A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’Irap non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 446/1997: questo è il risultato del comma 8 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021).
Soggetti esclusi dall’abolizione Irap
La disposizione limita la sua portata agevolativa esclusivamente alle persone fisiche (lavoratori autonomi, imprese individuali, professionisti oltre ai già esclusi forfettari), per cui restano soggetti a Irap:
- gli studi professionali associati;
- le società di persone;
- le società di capitali;
- gli enti commerciali in generale;
- gli enti del terzo settore.
La disposizione esclude dunque da imposta le persone fisiche che svolgono la propria attività, commerciale, artistica o professionale, anche se mediante una “autonoma organizzazione” (ad esempio: l’imprenditore familiare, Cass., n. 1537/2014).
Tale requisito, a parte casi marginali, assume ormai scarso rilievo, in quanto:
- le società di qualunque tipo ed oggetto, gli enti (compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato) e le associazioni professionali sono soggetti al tributo “dovendosi escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione” (Cass., SS.UU. 15 aprile 2016, n. 7371);
- le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni sono escluse dal tributo anche in presenza di una “autonoma organizzazione”.
La Legge di Bilancio interviene dunque una volta per tutte e fa venire meno il pagamento dell’imposta per tutti quei soggetti per cui l’autonoma organizzazione non si può assumere implicitamente esistente.
In definitiva, per le partite IVA (professionisti, autonomi, ditte individuali) non aderenti al regime forfetario, l’ultimo versamento Irap sarà il saldo (eventuale) dell’imposta 2021, da versare a giugno 2022, in quanto l’esonero dall’imposta decorre dall’anno fiscale 2022.