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Tassazione della liquidazione del fondo pensione estero percepita da erede residente in Italia 

L'Agenzia risponde al quesito di un contribuente sulla tassazione in Italia di una liquidazione di un fondo pensione estero.

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Un contribuente residente in Italia e unico erede di un cittadino italo-statunitense deceduto nel 2021, residente negli Stati Uniti, ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate riguardante la tassazione di una liquidazione del fondo pensione ereditato.

Il defunto aveva lavorato per un lungo periodo negli USA e possedeva un fondo pensione gestito da una società statunitense, che comprendeva due piani pensionistici alimentati dai contributi del de cuius e del datore di lavoro.  

Il quesito del contribuente

Nel 2023, l’erede ha ricevuto la liquidazione del fondo pensione, che non è stata assoggettata a ritenute negli USA e che è stata dichiarata come “pensioni, rendite, alimenti e/o premi assicurativi” nel modello fiscale statunitense, risultando esente da imposte negli Stati Uniti.

L’istante ha chiesto se tale importo dovesse essere tassato in Italia come:

  • reddito di capitale ai sensi degli articoli 44 e 45 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sull’incremento di valore del fondo dalla successione alla liquidazione dello stesso); o
  • reddito di lavoro dipendente, considerando che le pensioni sono equiparate a redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR. In tale ultimo caso l’istante ha chiesto anche di confermare l’applicazione della tassazione separata ai sensi dell’articolo 7, comma, 3 del TUIR trattandosi di somme percepite dall’erede, e quale sia la base imponibile da assoggettare a tassazione separata. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso, confermando che la liquidazione percepita è assimilabile alle pensioni e gli assegni ad esse equiparati, ai sensi dell’articolo 49 comma 2 del TUIR, anche se erogati da enti esteri, richiamando i chiarimenti forniti nella risposta n. 5 , pubblicata l’11 gennaio 2024.  

Si conclude anche che tale liquidazione è soggetta a tassazione separata, come stabilito dall’articolo 7, comma 3, del TUIR, trattandosi di somme percepite in qualità di erede. In merito alla base imponibile, viene chiarito che l’intero importo percepito è da assoggettare a tassazione separata. 

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la liquidazione del fondo pensione deve essere tassata come reddito da pensione, con l’applicazione del regime di tassazione separata, escludendo la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva prevista per i redditi di capitale.  

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