Nell’ambito del superbonus, ai fini del sismabonus acquisti, fermo restando il rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall’impresa costruttrice entro 18 mesi dal termine dei lavori e nel rispetto di tutte le altre condizioni normativamente previste, la asseverazione deve essere presentata dall’impresa a partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale ed entro la data di stipula del rogito dell’immobile. La medesima asseverazione dovrà, infine, essere consegnata all’acquirente ai fini dell’accesso al beneficio in questione.
La riclassificazione sismica non pregiudica il superbonus acquisti
L’Agenzia delle entrate difatti ha chiarito che la riclassificazione sismica non pregiudica il superbonus acquisti. Può fruire infatti del sismabonus acquisti, nella versione superbonus, l’istante che ha acquistato un immobile ristrutturato, se la zona sismica in cui sorge l’unità è stata riclassificata dalla classe 4 a quella 3 successivamente alla licenza di costruzione e l’asseverazione non era stata presentata solo perchè in base alle norme pro tempore vigenti l’immobile non rientrava nell’agevolazione. L’impresa – aggiunge chiaramente il Fisco – dovrà eseguire tale adempimento entro la data del rogito.
Risposta. 624 del 24 settembre 2021