Con la nuova risposta n. 198/2021 l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di un ingegnere libero professionista, proprietario di un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente, categoria catastale A/2, in cui in un vano aveva realizzato il suo studio professionale.
Sullo stesso immobile l’ingegnere ha intenzione di realizzare interventi che accedono all’ecobonus 110% (trainati e trainati) e al sismabonus 110% (compresi alcuni interventi di manutenzione straordinaria).
La Richiesta
Per questo chiede:
- se può beneficiare del superbonus 110% anche se un locale è utilizzato come studio professionale;
- se, in qualità di libero professionista abilitato, può occuparsi in prima persona delle operazioni tecniche con particolare riferimento alle asseverazioni e certificazioni previste per fruire dell’agevolazione in esame.
L’agenzia ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.
Ne consegue che, nel caso prospettato, l’Istante possa accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
Il chiarimento di ENEA
Per quanto concerne la possibilità per l’ingegnere, proprietario dell’immobile, di sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti dell’Enea, dove si stabilisce che:
“L’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale“.
Risposta n. 198 del 24/03/2021