Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante (impresa di costruzione) ha rappresentato il seguente caso in merito all’accesso al sismabonus:
- luglio 2019 – i precedenti proprietari dell’immobile hanno chiesto il permesso a costruire;
- aprile 2020 – è stata predisposta la “Relazione alla classificazione sismica della costruzione” e contestualmente è stata presentata la SCIA per la demolizione totale del fabbricato preesistente;
- luglio 2020 – l’istante ha acquistato l’immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione;
- agosto 2020 – l’istante ha chiesto la voltura del citato permesso di costruire dell’immobile;
- settembre 2020 – il Comune competente ha rilasciato il permesso a costruire.
L’analisi del caso
Dalla documentazione presentata emerge che la data di richiesta del permesso a costruire è successiva alla data di entrata in vigore dell’art. 8 del dl 34/2019 che ha esteso la detrazione indicata per sisma bonus anche agli immobili ubicati nelle zone 1 e 2. L’articolo 3, comma 3, del D.M. 58/2017 (in vigore al momento della presentazione del permesso di costruire) prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo. Ad oggi tale norma è stata modificata con Il dm 24/2020, in vigore dal 16/01/2020 che prevede la possibilità, per i titoli abilitativi richiesti da tale ultima data, di presentare l’asseverazione successivamente al titolo abilitativo, ma sempre prima dell’inizio dei lavori.
Accesso al Sismabonus: conclusioni
Pertanto, di conseguenza, se contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, presentato dopo l’1/05/2019 ma prima del 16/01/2020 non risulta allegata l’asseverazione prevista dall’art. 3 del dm 58/2017, gli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto degli interventi antisismici, non possono beneficiare del sisma bonus acquisti, di cui al citato comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013.
Risposta 209 del 26/03/2021