Superbonus 110: interventi antisismici nel caso di immobili/pertinenze non residenziali.

L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità delle agevolazioni per interventi antisismici in determinati casi.

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Con l’interpello numero 231 l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’agevolazione per gli interventi antisismici spetta solo per le spese per lavori sugli immobili residenziali e sulle relative pertinenze.

Lo spunto dei chiarimenti nasce dal quesito posto da una cittadina italiana, residente all’estero, unica proprietaria di un fabbricato composto di sei unità immobiliari autonomamente accatastate.

Il quesito oggetto di chiarimento

Tali unità sono funzionalmente indipendenti e consistono in:

  • due appartamenti, uno di classe A/3 e uno di classe A/4;
  • un locale ad uso autorimessa di classe C/6;
  • tre locali usati come magazzino o deposito, di classe C/2.

L’autorimessa e il deposito sono pertinenze delle due unità immobiliari mentre le altre due unità adibite a deposito o magazzino, non lo sono.

Il chiarimento dell’Agenzia

L’agenzia chiarisce che si possa accedere al Superbonus con riferimento alle sole unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96.000 euro, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

In relazione alle spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) non costituenti pertinenze delle unità abitative indicate in istanza, trattandosi di unità immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste ed effettuando tutti gli adempimenti previsti per i cui approfondimenti si rinvia alla circolare 8 luglio 2020, n. 19.

Risposta 231 del 09/04/2021

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