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Permesso di soggiorno per Distacco in svizzera superiore a 90 giorni

In questa guida, esploreremo gli adempimenti essenziali per le trasferte in Svizzera superiori a 90 giorni.

Indice dei Contenuti

Consulenza per il Distacco dei Lavoratori

Riepilogo dei principali obblighi per le trasferte in Svizzera

Notifica di distacco

Le aziende dell’UE/SEE/UK devono notificare il distacco alle autorità cantonali svizzere tramite il portale online dedicato, almeno 8 giorni prima dell’inizio delle attività.

Eccezioni: In situazioni urgenti, come riparazioni o incidenti imprevisti, il lavoro può iniziare prima dei 8 giorni, purché l’urgenza sia dimostrabile.

Ogni azienda può beneficiare di 8 giorni di esenzione all’obbligo di notifica per anno civile. Tale esenzione non si applica alle attività nei seguenti settori:

  • Edilizia
  • Paesaggistica
  • Settore alberghiero e Ristorazione
  • Pulizia industriale e domestica
  • Servizi di sorveglianza e sicurezza
  • Commercio ambulante

Ogni azienda distaccante ha a disposizione un contingente di 90 giorni/anno civile per le notifiche di distacco.

La procedura di notifica è applicabile ai lavoratori di nazionalità comunitaria e ai lavoratori con cittadinanza extracomunitaria che risiedono regolarmente in uno Stato UE. Tuttavia, questi ultimi, prima dell’entrata in Svizzera, devono esser stati registrati per almeno 12 mesi nel mercato del lavoro di uno Stato membro dell’UE.

Per maggiori dettagli su tutti gli obblighi, leggi il nostro articolo sul distacco dei lavoratori in Svizzera.

Rispetto delle condizioni lavorative e salariali

Durante la trasferta, il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori distaccati almeno le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nella normativa elvetica.

In particolare, dovrà essere rispettata la retribuzione minima, inclusi i supplementi, e i periodi di lavoro e riposo.

In Svizzera non esiste un livello minimo salariale stabilito su base nazionale. Pertanto, le aziende che distaccano lavoratori in Svizzera sono tenute a rispettare i livelli minimi salariali stabiliti dalle convenzioni collettive applicabili ai singoli cantoni.

In merito agli orari di lavoro, non potrà essere superata la durata massima giornaliera di 10 ore (inclusi straordinari) e il limite settimanale di 45 ore. Inoltre, è necessario che sia effettuata una pausa di almeno 1 ora durante l’arco della giornata lavorativa, se questa dura più di 9 ore.

In ultima istanza, è sempre necessario tenere in cantiere un segna-ore, che dovrà essere firmato quotidianamente sia dal dipendente, sia dal cliente svizzero.

Richiesta del Modello A1

Per il periodo di lavoro svolto in Svizzera, l’azienda distaccante dovrà richiedere il rilascio del Modello A1 all’istituto di sicurezza sociale competente nel Paese di origine.

Il Modello A1 certifica che il lavoratore distaccato rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante. In tal modo, è esente dal pagamento di contributi previdenziali nel Paese di destinazione.

Apertura posizione IVA e versamento cauzione

Sono obbligate a registrarsi ai fini IVA in Svizzera le aziende che:

  • Distaccano lavoratori ed eseguono prestazioni di servizi in Svizzera;
  • Realizzano un fatturato complessivo superiore (a livello globale) ai CHF 100.000 per anno civile.

Inoltre, a seconda del cantone e del ramo di attività (CCNL), potrebbe essere richiesto il versamento di una cauzione prima dell’ingresso e dell’inizio dei lavori in Svizzera. La cauzione serve a garanzia per la copertura di sanzioni contrattuali, costi di controllo e pagamento dei contributi al Fondo paritetico.

Permesso di soggiorno per trasferte oltre 90 giorni

La procedura di notifica di distacco descritta nei paragrafi precedenti non si applica per trasferte superiori a 90 giorni per anno civile. In questi casi, è necessario richiedere un permesso di soggiorno, il cui rilascio, tuttavia, non costituisce un diritto. L’autorizzazione è disciplinata dalla Legge sugli stranieri e l’integrazione. I soggiorni temporanei per prestazioni transnazionali di servizio che superano i 90 giorni lavorativi per anno civile sono soggetti a controlli del mercato del lavoro, come:

  • Interesse economico generale della Svizzera,
  • Monitoraggio delle condizioni salariali e lavorative,
  • Qualifiche dei lavoratori.

Inoltre, tali permessi sono soggetti a quote. Le autorità cantonali, infatti, specificano che solo i lavoratori specializzati possono ottenere l’autorizzazione. Infine, i datori di lavoro devono rispettare le condizioni salariali e lavorative usuali del luogo di lavoro, della professione e del settore di attività.

La richiesta del permesso può spesso avvenire anche prima di aver esaurito il contingente annuale, a patto che sia chiaro già dall’inizio che il progetto avrà una durata superiore a 90 giorni.

L’autorizzazione, se rilasciata dalle autorità cantonali, avrà validità esclusivamente per un progetto specifico, ovvero per la durata e per il luogo di lavoro indicato nella richiesta. Nel caso di eventuali estensioni delle attività, sarà necessario effettuare una nuova richiesta.

Modalità di richiesta del permesso di soggiorno e obblighi aggiuntivi

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere trasmessa all’Ufficio della Migrazione o alle autorità del Mercato del Lavoro del Cantone presso cui si effettuerà l’attività lavorativa. La procedura non è unica e identica in tutti i cantoni, ma ciascuno ha la facoltà di applicare le proprie modalità. Ad esempio, di recente, il Cantone Zurigo ha modificato la modalità di richiesta dei permessi, per cui solamente una persona fisica o giuridica con domicilio in Svizzera può trasmettere le richieste per i permessi di soggiorno.

Insieme al modulo di richiesta, dovrà essere allegata ulteriore documentazione, tra cui, ad esempio, il contratto/ordine ricevuto dal cliente svizzero, una lettera di giustificazione della richiesta, documentazione personale del dipendente (tra cui, anche, contratto di lavoro, CV, diplomi, attestati di qualifica), ecc.

I tempi di elaborazione delle richieste variano in base al Cantone destinatario e sono spesso compresi fra le 3-6 settimane.

La procedura di richiesta del permesso di soggiorno è soggetta al pagamento di tasse cantonali.

In caso di soggiorni superiori a 4 mesi (120 giorni), il lavoratore dovrà effettuare la registrazione presso gli uffici anagrafici del Comune di domicilio entro 14 giorni dall’ingresso in Svizzera e prima dell’inizio dei lavori. Successivamente, seguirà la prenotazione dell’appuntamento per la registrazione dei dati biometrici presso l’Ufficio della Migrazione Cantonale.

Alla fine, al lavoratore verrà richiesto di ritirare copia della carta d’identità per stranieri, valida per l’intera durata della permanenza in Svizzera.

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