La Francia esenta dall’obbligo di dichiarazione di distacco alcune attività nell’ambito di applicazione della Dir. 2014/67/UE

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La Francia esenta alcune attività dagli obblighi di dichiarazione di distacco in merito alla Direttiva 2014/67/UE

Dopo l’entrata in vigore della Legge n° 2018-771 del 5 Settembre 2018, è stata definitivamente chiarita la questione del distacco di dipendenti “per proprio conto” – “pour le propre compte de l’employeur” da parte di aziende estere. Questa fattispecie è ora esentata dagli obblighi descritti nei punti I° e II° dell’art. 1262-2-1 del codice del Lavoro Francese (Code du Travail). Non sarà più necessario l’invio della dichiarazione di distacco né la nomina di un rappresentante domiciliato Francia per trasferte che non implichino prestazioni di servizio, come la partecipazione a eventi fieristici sia in qualità di visitante che di exhibitor. L’esenzione non riguarda i distacchi in Francia realizzati da agenzie per il lavoro.

Rimangono invariati tutti gli altri obblighi ex. L. 1262-4 del Code du Travail (allineamento alle condizioni minime salariali, lavorative, di sicurezza, ecc.).

Sanzioni:             L’art. 95 della Legge n° 2018-771 del 5 Settembre 2018, raddoppia l’ammontare massimo previsto per le sanzioni amministrative descritte nell’art. 1264-3, tra cui il mancato invio della dichiarazione di distacco e la mancata nomina del rappresentante domiciliato in Francia: l’importo massimo della sanzione amministrativa per questo tipo di infrazione aumenterà da €2000 a €4000 per lavoratore.

 

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