Introduzione
Con la Risposta n. 165/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di determinazione del reddito derivante da un trust trasparente estero nei confronti di un beneficiario residente, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR: il patrimonio dei trust attribuito ai beneficiari residenti non costituisce reddito, e i proventi derivanti dai beni ricevuti devono essere tassati a partire da quando il soggetto residente diventa beneficiario. Non trova invece applicazione la presunzione prevista dall’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR per le attribuzioni di trust opachi esteri.
La casistica
Il caso riguarda una cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, divenuta beneficiaria, a seguito del decesso della madre nel 2025, di un trust costituito negli Stati Uniti.
Secondo quanto rappresentato nell’istanza, il trust era fiscalmente interposto in capo ai genitori fino al decesso della madre e, solo successivamente, è divenuto trasparente nei confronti dei figli beneficiari. L’istante ha interrogato l’Agenzia delle Entrate per capire come determinare il reddito del trust da imputare a tassazione in Italia.
L’Agenzia precisa che la qualificazione del trust non costituisce oggetto dell’interpello e assume pertanto come presupposto la sua natura di trust trasparente successivamente al decesso della disponente.
La tassazione dei trust trasparenti
Ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del TUIR, quando i beneficiari del trust sono individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati direttamente agli stessi, in proporzione alla quota prevista dall’atto istitutivo o, in mancanza, in parti uguali.
Per beneficiario individuato si intende il soggetto che, oltre ad essere puntualmente identificato, è titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento del reddito attribuitogli. Tali redditi costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR. Nel caso di un trust trasparente non residente con beneficiario residente in Italia, assume rilevanza il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario, anche se prodotto al di fuori del territorio italiano.
La determinazione del reddito del trust estero
Richiamando la Circolare n. 34/E del 2022, l’Agenzia ribadisce che, per determinare il reddito di un trust trasparente non residente da imputare al beneficiario italiano, occorre tener conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito. Non trova invece applicazione l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, secondo cui, quando nelle attribuzioni di trust esteri non è possibile distinguere tra patrimonio e reddito, l’intero ammontare percepito è considerato reddito.
L’Agenzia ricorda infatti che tale disposizione è prevista, in linea di principio, per le attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, e non per i trust trasparenti con beneficiari individuati.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
A partire dal periodo d’imposta 2025, l’istante, in quanto beneficiaria individuata di un trust trasparente estero, è tenuta a dichiarare in Italia la quota di reddito del trust a lei imputabile, anche indipendentemente dall’effettiva distribuzione dello stesso. Il reddito rilevante dovrà essere determinato tenendo conto delle regole fiscali dello Stato in cui il trust è residente o stabilito — nel caso di specie, gli Stati Uniti — e costituirà per il beneficiario residente un reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR. Non trova invece applicazione l’articolo 45, comma 4-quater, del TUIR, previsto, in linea di principio, per le attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
Restano infine applicabili, ove ne ricorrano i presupposti, gli obblighi di monitoraggio fiscale e quelli relativi a IVIE e IVAFE sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero.