L’istanza di interpello 87/2024, sollevata da una societร di diritto inglese con stabile organizzazione in Italia, ha portato alla luce una serie di domande cruciali riguardo al rimborso del credito IVA.
In particolare, lโazienda chiedeva chiarimenti sulle procedure da seguire, considerando le modifiche legislative e le disposizioni interpretative dellโAgenzia delle Entrate. Secondo tali disposizioni, a partire dal 1ยฐ gennaio 2021, i gruppi IVA UK non producono piรน effetti dal punto di vista IVA italiano.
Proprio a seguito di queste novitร lโazienda inglese pone diverse domande.
Hai un’azienda in Italia, hai sostenuto dei pagamenti allโestero e ti chiedi se sia possibile recuperare lโIVA sostenuta? Scopri i servizi offerti dai nostri Dottori Commercialisti sul rimborso IVA per trasferte all’estero.
Il quesito dell’istante
Le domande poste dall’istante riguardavano principalmente tre aspetti:
- Applicabilitร dell’art. 38ยญter del DPR 633/72. La societร aveva dubbi sull’applicabilitร di questo articolo per il recupero del credito IVA maturato in Italia. Tali dubbi riguardavano il fatto che la richiesta dovesse essere fatta dalla casa madre, soggetto estero stabilito al di fuori dellโUE, presentando richiesta di rimborso IVA.
- Applicabilitร dell’art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72. In caso di impossibilitร di recupero del credito tramite richiesta di rimborso, l’azienda chiede se il recupero del credito IVA maturato in Italia possa essere richiesto attraverso la dichiarazione IVA annuale. La domanda nasce a seguito dellโinterpello 314/2023.
- Richiesta di rimborso IVA con riferimento all’anno 2023. L’istante desiderava sapere se potesse richiedere il rimborso del credito IVA per l’anno 2023 attraverso la dichiarazione IVA annuale.
La risposta dellโAgenzia delle Entrate
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante le recenti modifiche normative e interpretative, alcune procedure per il recupero del credito IVA restano invariate.
Rimane possibile, infatti, la richiesta di rimborso IVA prevista dallโArt. 38ยญter del DPR 633/72. La stabile organizzazione realizza operazioni attive senza alcuna applicazione dellโIVA. Quindi, la possibilitร di compensare eventuale IVA a credito con lโIVA a debito (in quanto non vi รจ alcuna IVA a debito).
Applicabilitร dell’art. 38ter del DPR 633/72
Riferendosi alla domanda n. 1, la risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in base alla normativa vigente, il soggetto in questione non puรฒ ottenere il rimborso dell’IVA per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi direttamente associati alla sua attivitร .
L’articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, stabilisce le condizioni per l’applicazione della reciprocitร nell’ambito delle transazioni con soggetti non appartenenti alla Comunitร Europea. Tuttavia, nel caso specifico descritto, le operazioni riguardanti servizi come deposito, manutenzione e formazione interessano la struttura stabile allโestero. Queste operazioni riguardano direttamente il soggetto in questione e non possono rientrare nelle disposizioni dellโarticolo 38-ter.
Di conseguenza, il soggetto deve richiedere il rimborso dell’eccedenza a credito IVA seguendo le disposizioni ordinarie contenute nell’articolo 38-bis, applicando i criteri stabiliti dagli articoli 30 o 34, comma 9, del decreto IVA.
Applicabilitร dell’art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72
Passando alla domanda n. 2, la risposta dell’Agenzia delle Entrate spiega che, in base alla normativa fiscale, il soggetto non puรฒ ottenere il rimborso del credito IVA in base al presupposto dell’articolo 30, comma 2, lettera e) del decreto IVA.
Questo articolo stabilisce i criteri per richiedere il rimborso dellโeccedenza del credito IVA.
La lettera e) riguarda situazioni specifiche indicate nellโarticolo 17 del medesimo decreto.
Queste situazioni interessano i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25685 del 4 settembre 2023, ha chiarito un punto importante.
I soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia non possono beneficiare del rimborso agevolato previsto dallโarticolo 30, comma 2, lettera e).
Questo perchรฉ, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la posizione fiscale del soggetto non residente รจ totalmente connessa a quella della stabile organizzazione. Quindi il diritto al rimborso dell’IVA deve avvenire attraverso il meccanismo della detrazione.
Pertanto, nel caso descritto, lโeccedenza del credito IVA puรฒ essere riportata in detrazione o compensazione nellโanno successivo. Puรฒ essere rimborsata solo se si verificano i presupposti previsti dagli articoli 30, comma 2 (esclusa lettera e), o 34, comma 9, del decreto IVA.
Richiesta di rimborso IVA con riferimento all’anno 2023
Affrontando la domanda n. 3, la risposta dell’Agenzia delle Entrate spiega che, in merito alla richiesta di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA maturata nel periodo d’imposta 2023, non รจ possibile applicare il presupposto previsto dall’articolo 30, comma 2, lettera d) del decreto IVA.
Questo articolo permette il rimborso dellโeccedenza detraibile al momento della dichiarazione, quando il contribuente svolge operazioni non soggette allโIVA. Tuttavia, per le prestazioni di servizi effettuate dallโistante alla Casa Madre nel Regno Unito, la risposta n. 314/2023 chiarisce che, a seguito della Brexit, queste prestazioni non rientrano piรน nel campo di applicazione dellโIVA, poichรฉ il Regno Unito non รจ piรน un Paese membro dellโUnione Europea.
Di conseguenza, l’istante non puรฒ recuperare il credito IVA invocando il presupposto dell’articolo 30, comma 2, lettera d). Tuttavia, l’eccedenza del credito IVA puรฒ essere richiesta a rimborso se si verifica il presupposto dell’articolo 30, comma 3, del decreto IVA, che riguarda una minor eccedenza del triennio.
Si precisa che, per i rimborsi erogati a partire dal periodo dโimposta 2021, non sarร necessario restituire quanto percepito. Non saranno applicate sanzioni nรฉ interessi moratori sui rimborsi erogati dal 2021.
Tale previsione รจ in conformitร allโarticolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La norma stabilisce che non si applicano sanzioni o interessi moratori se il contribuente ha seguito le indicazioni dellโamministrazione finanziaria. Ciรฒ vale anche quando tali indicazioni sono state successivamente modificate.