In merito al Superbonus, l’Agenzia delle entrate (interpello n. 204 del 24/03/2021) ha confermato la possibilità di dedurre il costo dei lavori effettuati dalla plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile entro 5 anni. Questo anche in caso di applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impresa.
Superbonus: la Precisazione dell’Agenzia delle Entrate
Richiamando quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 16538 del 22 giugno 2018) in merito al calcolo della plusvalenza realizzata per le vendite di immobili entro i 5 anni, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
“il costo dei lavori sostenuti beneficiando del superbonus 110% potrà essere dedotto dal prezzo di vendita dell’immobile”.
Di conseguenza, tra i costi che comportano un aumento del valore del bene rientrano anche alcune spese specifiche. Si tratta delle spese sostenute per lavori rientranti nel Superbonus 110%. Tali lavori comportano una riduzione del rischio sismico dell’immobile. Inoltre determinano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio. Le spese rilevano inoltre per la quota imputata al contribuente e relativa ai lavori deliberati dal condominio. Rientrano anche le spese sostenute per i lavori trainanti effettuati direttamente sul proprio appartamento.
A tal proposito, non conta l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura. Si tratta infatti di una modalità alternativa alla fruizione diretta della detrazione.
È un “doppio beneficio” quello di cui può fruire il contribuente che intende effettuare lavori ammessi al superbonus 110% e vendere l’immobile prima dei 5 anni.
Risposta n. 204 del 24/03/2021