Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, il contribuente istante (impresa di costruzione) ha rappresentato il seguente caso in merito all’accesso al sismabonus:
- luglio 2019 – i precedenti proprietari dell’immobile hanno chiesto il permesso a costruire;
- aprile 2020 – รจ stata predisposta la “Relazione alla classificazione sismica della costruzione” e contestualmente รจ stata presentata la SCIA per la demolizione totale del fabbricato preesistente;
- luglio 2020 – l’istante ha acquistato l’immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione;
- agosto 2020 – l’istante ha chiesto la voltura del citato permesso di costruire dell’immobile;
- settembre 2020 – il Comune competente ha rilasciato il permesso a costruire.
L’analisi del caso
Dalla documentazione presentata emerge che la data di richiesta del permesso a costruire รจ successiva alla data di entrata in vigore dell’art. 8 del dl 34/2019 che ha esteso la detrazione indicata per sisma bonus anche agli immobili ubicati nelle zone 1 e 2. L’articolo 3, comma 3, del D.M. 58/2017 (in vigore al momento della presentazione del permesso di costruire) prevedeva la contestuale presentazione dell’asseverazione unitamente alla richiesta del titolo abilitativo.ย Ad oggi tale norma รจ stata modificata con Il dm 24/2020, in vigore dal 16/01/2020 che prevede la possibilitร , per i titoli abilitativi richiesti da tale ultima data, di presentare l’asseverazione successivamente al titolo abilitativo, ma sempre prima dell’inizio dei lavori.
Accesso al Sismabonus: conclusioni
Pertanto, di conseguenza, se contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, presentato dopo l’1/05/2019 ma prima del 16/01/2020 non risulta allegata l’asseverazione prevista dall’art. 3 del dm 58/2017, gli acquirenti delle unitร immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto degli interventi antisismici, non possono beneficiare del sisma bonus acquisti, di cui al citato comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013.
Risposta 209 del 26/03/2021