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Sconto in fattura per visto conformità e trattamento IVA degli oneri finanziari

Confermato lo "sconto in fattura" per le spese sostenute per apposizione del visto di conformità per Superbonus, Bonus Casa, Ecobonus, Sisma, Facciate.
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Indice dei Contenuti

Consulenza sul rinnovo della dichiarazione di dimora abituale

Con la risposta n.243/2022, l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità dello sconto in fattura per le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato.

Il quesito: sconto in fattura ed attualizzazione credito soggetto ad IVA

Con l’applicazione dello sconto in fattura/cessione credito nel caso di lavori per cui si può beneficiare di detrazioni fiscali, in alcuni casi è obbligatorio l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

L’istante chiede:

  • Se in questi casi il cliente può richiedere l’applicazione dello sconto in fattura con riferimento al compenso per il Visto.
  • Se un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello stesso sia soggetto ad IVA.

Risposta Agenzia delle Entrate:

L’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio”), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per interventi di manutenzione straordinaria sia Superbonus che altri, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante, possono richiedere lo sconto in fattura anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi o la cessione del credito a istituti di credito o intermediari finanziari.

Relativamente al Superbonus e a detrazioni diverse, il contribuente può richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui all’ articolo 121.

Come precisato con la circolare n. 30/E del 2020, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e delle asseverazioni) concorrono al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato.

Confermato quindi lo sconto in fattura per visto di conformità

Tanto premesso, si conferma che la spesa per l’apposizione del visto di conformità concorrendo al limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento agevolato può essere oggetto di “sconto in fattura” e che questo avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione o ceduto ulteriormente.

L’attualizzazione del credito ricevuto concorre a formare base imponibile

Con riferimento al secondo quesito:

si ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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