L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la Nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, fornendo le prime indicazioni operative sulle modifiche alla disciplina della patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Patente a Crediti: Decurtazione dei crediti in caso di lavoro nero
Nella prima parte della nota, l’INL chiarisce le modifiche apportate al Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) dalla Legge n. 198/2025, di conversione del Decreto Sicurezza Lavoro 2025 (D.L. n. 159/2025) in relazione al sistema della patente a crediti
Le principali novità riguardano:
- La decurtazione dei crediti sulla patente in presenza di violazioni in materia di lavoro sommerso o lavoro “nero”. Secondo l’art. 3, comma 4, lett. a) n. 1) del D.L. 159/2025, per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell’allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, la decurtazione dei crediti avviene già a seguito della notifica del verbale di accertamento da parte dei competenti organi di vigilanza.
- L’accorpamento delle violazioni in materia di lavoro sommerso precedentemente previste ai punti da 21 a 23 dell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 in un’unica fattispecie, individuata al punto 21, che prevede la decurtazione di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, per il quale viene applicata la maxisanzione per lavoro “nero”, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.
Resta invece invariato il punto 24 dell’Allegato I-bis, che contempla un’ulteriore decurtazione di un punto, per ciascun lavoratore, in presenza dell’aggravante per l’impiego di:
- lavoratori stranieri irregolari;
- minori in età non lavorativa;
- lavoratori beneficiari di sussidi statali.
I chiarimenti dell’INL
Con riferimento al punto 1, l’INL precisa che la decurtazione dei crediti avviene già a seguito della notifica del verbale unico di accertamento, senza necessità di attendere l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Qualora successivamente intervengano provvedimenti di archiviazione o annullamento, i crediti precedentemente decurtati saranno riassegnati.
In merito alla modalità di calcolo dei punti da decurtare, l’INL precisa che non si applicherà la disposizione, contenuta al comma 6, ultimo periodo, dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui, in caso di più violazioni accertate contestualmente, la decurtazione non può eccedere il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
La norma non è applicabile perché il punto 21 dell’Allegato I-bis prevede chiaramente la decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore irregolare. La scelta mira a rafforzare l’effetto deterrente contro il lavoro in nero, introducendo sanzioni più severe a tutela dei lavoratori.
In ultimo, si segnala che, come previsto dall’art. 3, comma 5, del D.L. n. 159/2025, le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle predette modifiche sono operative unicamente in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti commessi prima di tale data continuano ad applicarsi le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.