Con la risposta a interpello n. 12/2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime impatriati, disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. In particolare, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sull’accesso al beneficio da parte di contribuenti rientrati dall’estero che, durante il periodo di residenza estera, hanno continuato a svolgere attività lavorativa in Italia in qualità di lavoratori “frontalieri”.
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria
L’istanza di interpello riguarda un lavoratore dipendente di una società italiana che ha iniziato il proprio rapporto di lavoro nel 2016 presso uno stabilimento situato in Italia. Dopo un iniziale periodo di soggiorno nel territorio nazionale, il contribuente si è trasferito all’estero nel 2018, iscrivendosi all’AIRE e presentando, da tale data, la dichiarazione dei redditi alle autorità fiscali estere. Nonostante il trasferimento della residenza, egli ha continuato a recarsi quotidianamente in Italia per svolgere la propria attività lavorativa, configurando una tipica fattispecie di lavoro frontaliero.
In vista del rientro stabile in Italia e del trasferimento della residenza fiscale, anche in considerazione dell’acquisto di un immobile sul territorio nazionale, il contribuente ha chiesto se potesse beneficiare del nuovo regime impatriati, valorizzando la propria elevata qualificazione professionale e sostenendo che lo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia durante il periodo di residenza estera non fosse ostativo all’agevolazione.
Il requisito dell’elevata qualificazione: interpello inammissibile
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema del requisito dell’elevata qualificazione o specializzazione, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 209/2023, che rinvia alle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 108/2012 e nel decreto legislativo n. 206/2007.
Sul punto, l’Amministrazione ribadisce un principio già espresso in precedenti documenti di prassi, ovvero la verifica in concreto del possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni professionali o dell’esperienza lavorativa qualificata costituisce un accertamento di natura tecnica e non un’interpretazione di una norma tributaria. Di conseguenza, le istanze di interpello che richiedono una valutazione diretta di tali requisiti devono essere considerate inammissibili ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000, in quanto estranee all’ambito dell’interpello fiscale.
I requisiti temporali e il rapporto con il datore di lavoro
Di maggiore interesse operativo sono invece i chiarimenti forniti in relazione ai requisiti temporali di residenza estera e al rapporto con il datore di lavoro. L’Agenzia richiama il contenuto dell’articolo 5 del d.lgs. n. 209/2023, che consente l’accesso al nuovo regime ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rientro.
Tale periodo minimo è tuttavia esteso a sei o sette anni qualora il lavoratore rientri per prestare attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro (o di un soggetto appartenente al medesimo gruppo) per il quale era stato impiegato all’estero o in Italia prima dell’espatrio. In queste ipotesi, la norma mira a evitare utilizzi opportunistici del regime agevolativo, rafforzando il requisito della permanenza all’estero.
Attività lavorativa svolta in Italia durante l’espatrio
Un passaggio centrale della risposta n. 12/2026 riguarda il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa nel periodo antecedente al rientro. L’Agenzia ribadisce che il nuovo regime impatriati, diversamente dal previgente, non richiede più la sussistenza di un collegamento “funzionale” tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio di una nuova attività lavorativa.
Soprattutto, la norma non pone alcuna condizione in relazione al luogo in cui l’attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza estera. Ne consegue che il fatto di aver lavorato in Italia come frontaliero durante l’espatrio non costituisce, di per sé, una causa ostativa all’accesso al regime agevolativo, purché sia rispettato il requisito formale della residenza fiscale all’estero per il periodo minimo previsto dalla legge.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, il contribuente dichiara di essersi trasferito all’estero a partire dal 2018 e di voler rientrare in Italia nel 2026 per lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per il quale aveva prestato attività sia prima dell’espatrio sia durante il periodo di residenza estera. In tale contesto, l’Agenzia conclude che, in presenza di tutti gli altri requisiti normativamente previsti, il lavoratore potrà applicare il nuovo regime impatriati, risultando integrato il requisito della pregressa residenza estera pari a sette periodi d’imposta.
La risposta n. 12/2026 conferma, dunque, un’interpretazione sostanziale e coerente con la ratio della riforma, rafforzando la certezza applicativa del nuovo regime e ampliandone l’accessibilità anche in fattispecie complesse, come quelle dei lavoratori frontalieri.