Inquadramento normativo
Con la Risposta n. 82/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, fornendo importanti chiarimenti applicativi.
Il regime, in vigore per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, prevede una significativa riduzione della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo prodotti nel territorio dello Stato, entro determinati limiti e al ricorrere di specifiche condizioni.
In particolare, i redditi agevolabili concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, percentuale ulteriormente ridotta al 40% in presenza di determinati requisiti familiari.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate
La risposta dell’Amministrazione finanziaria prende in esame il caso di un cittadino italiano, residente all’estero da oltre trent’anni e iscritto all’AIRE, con un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società estera. Il contribuente ha dichiarato l’intenzione di trasferire la propria residenza fiscale in Italia nel corso del 2026, mantenendo il medesimo rapporto di lavoro e svolgendo l’attività esclusivamente in modalità di lavoro agile.
Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dalla situazione familiare, ovvero, il lavoratore è coniugato e ha tre figli minori, già fiscalmente residenti in Italia a partire dall’anno precedente al rientro, a seguito del trasferimento della madre.
Alla luce di tali circostanze, il contribuente ha richiesto chiarimenti in merito alla possibilità di accedere al nuovo regime agevolativo, nonché alla corretta determinazione della percentuale di reddito imponibile.
Continuità del rapporto di lavoro e smart working
Uno dei principali profili affrontati riguarda la compatibilità del regime con la prosecuzione del rapporto di lavoro con un datore estero. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate conferma un orientamento ormai consolidato nell’applicazione del regime ex art. 5 del Dlgs n.209/2023, ovvero la continuità del rapporto di lavoro con un soggetto non residente non costituisce, di per sé, causa ostativa all’accesso al regime impatriati.
È quindi possibile beneficiare dell’agevolazione anche nel caso in cui il lavoratore, una volta trasferita la residenza fiscale in Italia, continui a svolgere la propria attività in modalità di smart working alle dipendenze dello stesso datore di lavoro estero. Condizione essenziale resta tuttavia che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato. In tal senso, rileva il luogo effettivo di svolgimento della prestazione lavorativa, indipendentemente dalla sede del datore di lavoro o dalla localizzazione del soggetto che eroga la retribuzione.
Riduzione della base imponibile e presenza di figli minori
Un ulteriore aspetto di particolare interesse riguarda l’applicazione della misura più favorevole di tassazione in presenza di figli minori. La normativa prevede infatti che la quota di reddito imponibile sia ridotta dal 50% al 40% nei casi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia con almeno un figlio minore, ovvero quando durante il periodo di fruizione del regime intervenga la nascita o l’adozione di un figlio.
Nel caso esaminato, l’Agenzia chiarisce che il beneficio maggiorato spetta anche se i figli risultano già residenti in Italia prima del rientro del lavoratore, purché rimangano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. Viene inoltre ribadito che l’eventuale raggiungimento della maggiore età da parte dei figli nel corso del periodo agevolato non comporta la perdita del beneficio, che continua ad applicarsi fino alla sua naturale scadenza.
Durata del regime e condizioni di accesso
Il regime agevolativo si applica a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi. La fruizione del beneficio è subordinata al mantenimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato per almeno quattro anni; in caso contrario, il contribuente decade dall’agevolazione con conseguente recupero dei benefici fruiti, maggiorati di interessi.
Restano inoltre fermi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, tra cui:
- l’assenza di residenza fiscale in Italia nei periodi d’imposta precedenti il trasferimento, secondo le tempistiche stabilite;
- il possesso di adeguati requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia.
Considerazioni conclusive
La Risposta n. 82/2026 conferma un’interpretazione favorevole e coerente con i precedenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, contribuendo a chiarire aspetti operativi di particolare rilevanza per i lavoratori che intendono trasferire la propria residenza in Italia. In particolare, viene rafforzato il principio secondo cui la modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la localizzazione del datore di lavoro non rappresentano elementi ostativi, purché sia rispettato il requisito della prevalenza dell’attività nel territorio italiano.