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Il passaggio generazionale delle imprese familiari

Il passaggio generazionale d’impresa non è un atto, ma un processo volto ad individuare il miglior strumento giuridico per gestire la sopravvivenza.

Indice dei Contenuti

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In Italia circa l’85% delle imprese sono di tipo familiare, e solo il 30% di esse sopravvive con la seconda generazione – ciò è dovuto a un’inadeguata pianificazione patrimoniale.

Sono diversi gli strumenti per il passaggio generazionale:

  1. Testamento e successione generazionale
  2. Donazione d’azienda nel passaggio generazionale
  3. Patto di famiglia e azienda familiare
  4. Trasferimento di beni in Trust
  5. Atto di destinazione
  6. Fondo patrimoniale
  7. Affidamento fiduciario
  8. Usufrutto di azioni o quote
  9. Scissione nel passaggio generazionale
  10. Family buy out per il ricambio generazionale

In questa sede sarà approfondito il passaggio generazionale delle imprese familiari, alla luce del Decreto Legislativo n. 139/2024 (per cui si rimanda all’articolo dedicato) che ha recepito le raccomandazioni della Commissione Europea n. 94/1069/CE del 1994 e n. 98/C 93/02 del 1998, le quali invitavano gli Stati membri a ridurre il carico fiscale il più possibile, sia per quanto riguarda i trasferimenti diretti e sia per quelli indiretti di aziende e rami d’azienda.

Il quadro normativo: dall’impostazione previgente alla nuova disciplina

Fino al 31 dicembre 2024, l’applicazione dell’art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legislativo n. 346/1990 era subordinata a un requisito fondamentale: il trasferimento delle partecipazioni doveva riguardare società che svolgessero un’attività d’impresa. Tale condizione escludeva automaticamente dal beneficio fiscale le holding pure e le società immobiliari, poiché considerate prive di carattere imprenditoriale. Questa interpretazione era inoltre ribadita dall’Agenzia delle Entrate, la quale, ad esempio, nella risposta n. 552/2021 sottolineava che l’agevolazione presupponeva “la necessaria ed indispensabile presenza dell’oggetto principale della disposizione agevolativa in esame, vale a dire l’esistenza di un’azienda di famiglia, intesa quale realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata […] anche per evitare una conseguente perdita di posti di lavoro”.

Anche la giurisprudenza confermava tale orientamento: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6082/2023, aveva stabilito che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni non si applicava al trasferimento di quote di società immobiliari prive di attività imprenditoriale.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 139/2024, la norma è stata riformulata, difatti, consente finalmente di superare le precedenti interpretazioni restrittive, prevedendo – in specifici casi – l’eliminazione del requisito dell’attività d’impresa come condizione necessaria per accedere al beneficio fiscale.

Agevolazioni fiscali per il passaggio generazionale dell’impresa familiare 

L’articolo 3, comma 4 ter, del TUS (Testo unico sulle successioni e donazioni) come modificato dal decreto n. 139/2024, dispone che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del Codice civile, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. In particolare, l’esenzione si applica ai casi che coinvolgono partecipazioni e trasferimenti di aziende:

  • residenti negli Stati membri dell’UE;
  • residenti negli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE);
  • residenti in giurisdizioni che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (White List). 

La norma prevede tre fattispecie:

  • trasferimento di partecipazioni di società di capitali: l’esenzione opera a condizione che per effetto del trasferimento il beneficiario acquisisca o integri il controllo della società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.  Ai sensi del Codice civile, per controllo di diritto ci si riferisce alla titolarità di una partecipazione azionaria o quota di capitale sociale superiore al 50% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.

Qualora le partecipazioni trasferite siano relative a società non di capitali (es. società di persone) o ad aziende, il requisito del “controllo” non è necessario, dal momento che nelle società personalistiche non vige il concetto di controllo in senso codicistico;

  • trasferimento di partecipazioni in società di persone: in questo caso l’esenzione è subordinata al trasferimento (e al mantenimento per almeno cinque anni) della titolarità della quota in capo al beneficiario.
  • trasferimento di aziende o rami di azienda: per l’azienda (o un suo ramo funzionalmente autonomo) la condizione è che i beneficiari proseguano effettivamente l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno cinque anni dal trasferimento. È la situazione in cui l’oggetto del trasferimento non è una mera partecipazione societaria, bensì un complesso aziendale intestato al de cuius o donante. In tal caso, l’avente causa deve continuare a svolgere l’attività aziendale direttamente, se imprenditore individuale, ovvero tramite la società di persone o di capitali in cui è subentrato per effetto del trasferimento per il periodo minimo richiesto.

La mancata osservazione del requisito temporale per la continuità delle operazioni, ovvero cinque anni, o il suo venir meno, determina la decadenza dal beneficio, con obbligo di corrispondere le imposte che sarebbero state dovute al momento del trasferimento, con eventuali sanzioni e interessi applicabili.

Inoltre, legislatore è intervenuto ribandendo che il requisito dello svolgimento dell’attività d’impresa attiene solo ai trasferimenti di azienda, non a quelli di partecipazione; quindi, non è più richiesto che le quote siano di una società operativa. In questo senso il passaggio generazionale di una holding pura, una società immobiliare di mero godimento o una società semplice, godono dell’esenzione, purché siano rispettati i requisiti di legge.

La prassi alla luce della riforma 

In questo nuovo contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025 ha fornito un chiarimento in relazione alla tassazione dei versamenti in denaro o attribuzioni di beni effettuati a scopo compensativo nei confronti dei legittimari non assegnatari. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel patto di famiglia, l’esenzione dall’imposta di donazione prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 si applica solo al trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni dal disponente al discendente assegnatario. Le attribuzioni compensative effettuate nei confronti dei legittimari non assegnatari non rientrano in tale agevolazione, poiché costituiscono atti di liberalità e sono quindi soggette all’imposta di donazione. Per determinare aliquote e franchigie si deve considerare il rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario beneficiario.

Ancora, con la Risposta n. 170/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che quando un trust trasferisce beni a favore di altri trust (c.d. trust successivi) previsti come beneficiari nel regolamento del trust originario, tale operazione costituisce un atto di liberalità soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.  Il presupposto impositivo si realizza al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai trust beneficiari, poiché si verifica un effettivo arricchimento di questi ultimi. Non si tratta, quindi, di una semplice riorganizzazione interna, ma di un vero e proprio trasferimento patrimoniale gratuito. L’imposta va applicata con l’aliquota dell’8% secondo quanto previsto dalla lettera d), primo comma, dell’articolo 7 del d. lgs. n. 346 del 1990, come modificato dal d. lgs. 139 del 2024, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi. Anche le imposte ipotecaria e catastale, se presenti beni immobili, sono dovute in misura proporzionale.

In sintesi, per l’Agenzia, il passaggio di beni da un trust ad altri trust beneficiari equivale a una donazione.

Novità 2026 

In conclusione, si segnala che il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina successoria, con particolare riferimento al Testo unico delle successioni e donazioni (d.lgs. 346/1990), al fine di aggiornarne il contenuto e renderlo maggiormente coerente con l’attuale contesto normativo ed economico.

Il decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Le novità di maggior rilievo, in quanto destinate ad incidere concretamente sulla pianificazione successoria dei contribuenti, saranno oggetto di un approfondimento in un articolo dedicato.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano D.lgs. 139/2024 139 - 18/09/2024 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n, 552/2021 552 - 25/08/2021 Leggi di più
Corte di Cassazione Sentenza n. 6082/2023 6082 - 28/02/2023 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 12/2025 12 - 14/02/2025 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Risposta n. 170/2025 170 - 24/06/2025 Leggi di più
Governo italiano D. lgs. n. 123/2025 123 - 01/08/2025 Leggi di più

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