La Corte di cassazione francese ha pubblicato, in data 8 gennaio 2026, una decisione relativa all’art. L.8222-2 del Code du travail (Codice del lavoro). Secondo tale pronuncia, il committente non può essere ritenuto responsabile per il lavoro non dichiarato svolto da un subappaltatore nell’ambito di un diverso contratto concluso con un altro committente.
Il caso
Una società francese, in qualità di committente, aveva affidato l’esecuzione di una prestazione a un subappaltatore. Quest’ultimo era, nel contempo, coinvolto in un procedimento giudiziario per lavoro non dichiarato svolto a favore di un diverso committente, sulla base di un contratto distinto.
Quadro normativo
L’art. L.8222-1 del Code du travail (Codice del lavoro francese) disciplina il cosiddetto obbligo di vigilanza: il committente è tenuto a verificare la regolarità degli adempimenti del subappaltatore in materia di dichiarazione dell’attività lavorativa e dei redditi.
L’art. L.8222-2 del medesimo Codice introduce il meccanismo di responsabilità finanziaria solidale: qualora il committente ometta di adempiere all’obbligo di vigilanza, egli risponde delle sanzioni irrogate per il lavoro non dichiarato del subappaltatore.
Questione
L’URSSAF (ente francese preposto alla riscossione dei contributi e delle imposte sociali) ha convenuto in giudizio il committente, chiedendo il pagamento delle somme dovute in relazione al lavoro non dichiarato del subappaltatore. Tuttavia, tale lavoro irregolare derivava da un diverso rapporto contrattuale con un altro committente.
L’URSSAF ha quindi sostenuto un’interpretazione estensiva delle disposizioni sopra richiamate.
Decisione
La Corte ha respinto la domanda dell’URSSAF, affermando che l’obbligo di vigilanza previsto dall’art. L.8222-1 si applica esclusivamente al committente nell’ambito del rapporto contrattuale da cui origina il lavoro non dichiarato.
I diversi committenti che stipulano contratti con il medesimo subappaltatore sono tenuti all’obbligo di vigilanza solo con riferimento alle prestazioni eseguite nell’ambito del rispettivo rapporto contrattuale.
Ne consegue che, nel caso di specie, non trova applicazione il meccanismo di responsabilità solidale.
Impatto
La decisione chiarisce l’estensione degli obblighi del committente nel diritto francese: questi non è tenuto a verificare la «regolarità giuridica della storia lavorativa» del subappaltatore prima di instaurare un rapporto contrattuale.
Resta invece fermo l’obbligo di controllare la regolarità delle dichiarazioni relative al lavoro e ai redditi del subappaltatore con riferimento allo specifico contratto intercorrente tra le parti.