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Assoggettamento ad imposizione di una pensione di sicurezza sociale tedesca, erogata ad un pensionato residente in Italia in possesso della cittadinanza italiana, oggetto di una certificazione rilasciata dall’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg

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Indice dei Contenuti

Pensioni tedesche di sicurezza sociale: imposizione esclusiva in Italia sulla sola quota tassabile secondo la normativa tedesca per i cittadini italiani precedentemente residenti in Germania

Con la Risposta n. 164/2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle pensioni di sicurezza sociale tedesche percepite da cittadini italiani residenti in Italia. In presenza dei requisiti previsti dalla Convenzione Italia-Germania, l’Italia può tassare la pensione solo per la quota che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca, escludendo quindi la parte certificata come esente dalle autorità fiscali tedesche.

La casistica

Il caso riguarda un cittadino italiano fiscalmente residente in Italia che percepisce una pensione erogata dall’ente previdenziale tedesco, derivante da contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania.
L’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg ha certificato la quota della pensione che, secondo la normativa tedesca, risulta esente da imposizione. Il contribuente chiede se tale importo possa essere escluso dalla base imponibile della pensione da dichiarare in Italia.

La disciplina convenzionale

In base alla normativa italiana, le pensioni, anche di fonte estera, percepite da un soggetto fiscalmente residente in Italia concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito imponibile.

Occorre tuttavia considerare le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, che prevalgono sulla normativa interna.

Per le pensioni di sicurezza sociale tedesche percepite da un cittadino italiano residente in Italia, la Convenzione riconosce la potestà impositiva esclusiva all’Italia applicando il regime di imposizione esclusiva nello Stato di residenza del Contribuente. Tuttavia, qualora il pensionato cittadino italiano sia stato precedentemente residente in Germania, il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione stabilisce che l’imposta italiana debba essere applicata soltanto sull’importo che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.

Diversamente, qualora la pensione di sicurezza sociale tedesca sia percepita da un soggetto residente in Italia in possesso di cittadinanza tedesca, ma non di cittadinanza italiana, la pensione sarebbe imponibile esclusivamente in Germania, quale Stato della fonte.

L’accordo amichevole tra Italia e Germania

Il principio è stato ulteriormente chiarito dall’accordo amichevole tra Italia e Germania del novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025.
L’accordo stabilisce che le pensioni interessate siano tassate esclusivamente in Italia, e solo per la parte che risulterebbe imponibile secondo la normativa tedesca.
A tal fine, l’Ufficio delle imposte di Neubrandenburg rilascia ai pensionati una specifica certificazione “a valenza unica” (“one time certificate”), utilizzabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria italiana, nella quale viene indicata la quota della pensione esente secondo la legislazione tedesca.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate conferma quindi che la quota della pensione certificata come esente in Germania non deve essere assoggettata a tassazione in Italia.

Il contribuente residente in Italia dovrà pertanto dichiarare esclusivamente la parte della pensione che sarebbe imponibile secondo la normativa tedesca, a condizione che sia cittadino italiano e che, prima del trasferimento in Italia, sia stato fiscalmente residente in Germania.

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