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Risposta n. 132/2026 OGGETTO: Assoggettamento ad imposizione di un reddito erogato ad un lavoratore transfrontaliero residente in Francia dalla Banca d’Italia

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Indice dei Contenuti

Lavoratori transfrontalieri Italia–Francia: i redditi corrisposti dalla Banca d’Italia sono imponibili esclusivamente in Italia

Con la Risposta n. 132 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia a un dipendente fiscalmente residente in Francia non beneficiano del regime convenzionale che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza per i lavoratori transfrontalieri. Tali redditi rientrano infatti nell’ambito dell’articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia, relativo alle funzioni pubbliche, e sono pertanto imponibili esclusivamente in Italia.

La casistica

L’istanza riguarda un dipendente della Banca d’Italia che ha trasferito la propria residenza fiscale in Francia, in un Comune situato nella zona di frontiera.
Il contribuente presta la propria attività presso una sede della Banca d’Italia ubicata in una Regione italiana confinante con la Francia, recandosi in Italia alcuni giorni alla settimana e svolgendo il restante lavoro da remoto dalla Francia.
L’Istante chiede se le retribuzioni percepite debbano essere assoggettate al regime previsto per i lavoratori transfrontalieri dall’articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra Italia e Francia, con conseguente tassazione esclusiva in Francia, oppure alla disciplina delle funzioni pubbliche prevista dall’articolo 19 della medesima Convenzione.

La disciplina convenzionale

La Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni distingue il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente a seconda della natura del datore di lavoro.
L’articolo 15 disciplina, in via generale, i redditi da lavoro subordinato e prevede, per i lavoratori transfrontalieri residenti nella zona di confine e occupati nell’analoga zona dell’altro Stato, la tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
Diversamente, l’articolo 19 della Convenzione stabilisce che le remunerazioni corrisposte da uno Stato, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente pubblico, a fronte di servizi resi allo stesso, sono imponibili esclusivamente nello Stato che eroga tali compensi, salvo le eccezioni previste dalla Convenzione.

L’eccezione per gli enti pubblici che svolgono attività industriali o commerciali

L’articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione prevede un’eccezione per le remunerazioni corrisposte da enti pubblici nell’ambito di un’attività industriale o commerciale. In questi casi, i redditi non seguono la disciplina delle funzioni pubbliche prevista dall’articolo 19, paragrafo 1, ma ricadono nell’articolo 15 relativo al lavoro subordinato. Pertanto, qualora ricorrano i relativi requisiti, può trovare applicazione anche il regime dei lavoratori transfrontalieri, con tassazione esclusiva nello Stato di residenza.
Il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione consente tuttavia alle autorità competenti di Italia e Francia di concordare l’applicazione dell’articolo 19 anche ai dipendenti di organismi pubblici che svolgono attività industriali o commerciali, come ad esempio poste o ferrovie. In assenza di tale accordo, le relative remunerazioni restano soggette all’articolo 15.
Tale eccezione non riguarda però la Banca d’Italia. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la Banca d’Italia è un istituto di diritto pubblico che, in qualità di Banca Centrale della Repubblica italiana, persegue esclusivamente interessi pubblici e non può operare per scopi commerciali o speculativi. Non è quindi necessario uno specifico accordo tra Italia e Francia per ricondurre le remunerazioni dei suoi dipendenti all’articolo 19, paragrafo1.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate e le conseguenze operative

Alla luce di tali principi, l’Agenzia delle Entrate riconduce le remunerazioni corrisposte dalla Banca d’Italia nell’ambito dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione. La Banca d’Italia, infatti, è un istituto di diritto pubblico che svolge le funzioni di Banca Centrale della Repubblica italiana e persegue esclusivamente interessi pubblici, senza svolgere attività di natura industriale o commerciale.
Di conseguenza, non trova applicazione il regime previsto dall’articolo 15, paragrafo 4, per i lavoratori transfrontalieri, anche se il dipendente risiede nella zona di frontiera francese e presta la propria attività lavorativa in un’area italiana confinante con la Francia. Le remunerazioni sono pertanto imponibili esclusivamente in Italia, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della Convenzione.
Di conseguenza: il reddito non deve essere assoggettato a imposizione in Francia; e la Banca d’Italia, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare le ritenute IRPEF ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano DPR n. 600/1973 600 24 29/09/1973 Leggi di più
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