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Lavoratori frontalieri Italia–Svizzera: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’applicazione del nuovo regime fiscale (Risposta a interpello n. 126/2026)

Con la risposta a interpello n. 126/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime fiscale dei lavoratori frontalieri Italia–Svizzera. Il criterio determinante è il luogo in cui l’attività lavorativa viene effettivamente svolta, e non la sede legale del datore di lavoro. Pertanto, il regime può applicarsi anche quando il datore di lavoro italiano ha sede al di fuori della zona di frontiera, a condizione che il lavoratore risieda entro 20 km dal confine svizzero, svolga l’attività in una regione italiana di frontiera e rientri, in linea di principio, quotidianamente in Svizzera.
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Indice dei Contenuti

Introduzione 

Con la risposta a interpello n. 126 del 2026, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito all’ambito applicativo del nuovo regime fiscale dei lavoratori frontalieri disciplinato dall’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020. 

Il documento si inserisce nel progressivo processo di interpretazione della nuova disciplina, che ha profondamente innovato il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri, ampliandone l’ambito soggettivo e ridefinendo le modalità di imposizione tra i due Stati. 

Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri 

Il regime fiscale dei lavoratori frontalieri è oggi disciplinato dall’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, applicabile dal 1° gennaio 2024 (art. 8). 

Ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, i redditi di lavoro dipendente dei frontalieri sono imponibili nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, mediante ritenuta alla fonte fino a un massimo dell’80% dell’imposta dovuta secondo la normativa interna, incluse le addizionali locali. 

Lo Stato di residenza mantiene comunque la tassazione sul reddito complessivo, con eliminazione della doppia imposizione secondo la Convenzione tra Italia e Svizzera. 

Ai fini dell’applicazione del regime, l’art. 2, lett. b) definisce lavoratore frontaliere il soggetto residente in un Comune entro 20 km dal confine che svolge attività nell’area di frontiera dell’altro Stato e rientra, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Per l’Italia, l’area di frontiera comprende Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano. 

Differenze rispetto al regime previgente 

Il precedente Accordo del 1974 prevedeva invece la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del lavoratore, senza imposizione nello Stato di attività. 

Il nuovo regime introduce quindi una tassazione concorrente tra i due Stati, con ampliamento dell’ambito soggettivo e riconoscimento di una quota di imposizione anche allo Stato della fonte. 

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate 

Nel caso oggetto di interpello, la contribuente è fiscalmente residente in Svizzera, in un Comune di confine del Canton Ticino, e svolge attività lavorativa come informatrice farmaceutica per una società italiana con sede legale in Veneto. 

L’attività lavorativa viene svolta integralmente nel territorio italiano, e in particolare nella Regione Lombardia, che rientra nell’area di frontiera ai sensi dell’Accordo. 

La contribuente si qualifica come “lavoratrice frontaliera al contrario” e chiede se possa applicarsi il regime previsto dall’Accordo anche nel caso in cui la sede del datore di lavoro non sia localizzata in un Comune di confine, ma al di fuori dell’area di frontiera italiana. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, ha chiarito che il requisito centrale per l’applicazione del regime è lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’area di frontiera dello Stato in cui la prestazione è effettuata. 

La normativa richiede infatti che il lavoratore: 

  • sia residente in un Comune entro 20 km dal confine;  
  • svolga attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato;  
  • rientri, in linea di principio, quotidianamente nel proprio Stato di residenza.  

Con riferimento al datore di lavoro, l’Accordo richiede unicamente che lo stesso sia residente nell’altro Stato contraente, senza ulteriori limitazioni territoriali legate all’area di frontiera. 

Ne deriva che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell’area di frontiera italiana non impedisce l’applicazione del regime, purché il lavoratore svolga effettivamente la propria attività in una delle regioni rientranti nell’area di frontiera (Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta o Provincia Autonoma di Bolzano) e siano soddisfatti tutti gli ulteriori requisiti previsti dall’Accordo. 

Conclusioni 

Con la risposta a interpello n. 126 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha confermato un’interpretazione sostanzialmente favorevole all’applicazione del regime dei frontalieri, chiarendo che il requisito territoriale rilevante riguarda esclusivamente il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non la localizzazione dell’impresa datrice di lavoro nell’area di frontiera. 

Tale chiarimento risulta particolarmente rilevante nelle situazioni di lavoratori residenti in Svizzera che prestano attività in Italia per datori di lavoro non localizzati nei Comuni di confine, ampliando di fatto le casistiche potenzialmente ammissibili al regime agevolativo. 

Il corretto inquadramento della fattispecie e la verifica dei requisiti soggettivi e territoriali risultano tuttavia aspetti delicati, che richiedono un’analisi puntuale caso per caso. 

In tale contesto, lo Studio A&P assiste imprese e lavoratori nella valutazione dell’applicabilità del regime dei frontalieri e nella corretta gestione degli adempimenti fiscali, inclusa la predisposizione della dichiarazione dei redditi, al fine di garantire un corretto trattamento fiscale e la piena conformità alla normativa vigente. 

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Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri - 23/12/2020 Leggi di più
Governo italiano Legge 13 Giugno 2023, n. 83 - 13/06/2023 Leggi di più
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