Con la Risposta n. 68/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene in materia di regime forfetario, rivedendo l’orientamento espresso nella precedente Risposta n. 26/2026 e fornendo un chiarimento puntuale sul trattamento dei compensi percepiti indebitamente e successivamente restituiti.
Il caso e la questione interpretativa
La fattispecie esaminata riguarda una contribuente in regime forfetario che, nel periodo d’imposta 2024, ha percepito compensi che, secondo un criterio meramente finanziario, determinerebbero il superamento della soglia degli 85.000 euro.
Tuttavia, una parte di tali somme è stata incassata per errore e non era effettivamente dovuta in più è stata successivamente restituita al soggetto erogante.
La questione sottoposta all’Amministrazione finanziaria riguarda quindi la corretta qualificazione di tali importi, e in particolare se gli stessi debbano essere considerati:
- ai fini del computo della soglia di permanenza nel regime forfetario;
- ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Il precedente orientamento
Nella Risposta n. 26/2026, l’Agenzia delle Entrate aveva adottato un’impostazione rigorosa, fondata sull’applicazione del principio di cassa in senso stretto, ritenendo rilevanti tutti i compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dalla loro successiva restituzione.
Con la Risposta n. 68/2026, tale impostazione viene espressamente superata. L’Agenzia, infatti, riconsidera la fattispecie alla luce della reale natura delle somme incassate, valorizzando il fatto che i compensi in questione:
- non erano giuridicamente dovuti;
- non hanno determinato un effettivo arricchimento;
- sono stati restituiti, eliminando gli effetti economici dell’incasso.
Effetti ai fini della soglia e del reddito
Le somme percepite per errore e successivamente restituite sono fiscalmente irrilevanti.
In particolare, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate:
- Ai fini della soglia degli 85.000 euro, devono essere considerati esclusivamente i compensi percepiti in via definitiva, pertanto, le somme non dovute e restituite devono essere escluse dal computo, con la conseguenza che il superamento della soglia non si verifica se determinato da tali importi.
- Ai fini della determinazione del reddito i compensi restituiti non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto privi del requisito della definitività.
- Ai fini dell’imposta sostitutiva qualora le somme siano state inizialmente assoggettate a tassazione, il contribuente può recuperare l’imposta versata, mediante rimborso o utilizzo in compensazione.
Considerazioni conclusive
La posizione espressa nella Risposta n. 68/2026 si fonda su un principio di carattere generale che assume particolare rilievo nel regime forfetario in cui assumono rilevanza fiscale solo i compensi effettivamente spettanti e definitivamente acquisiti dal contribuente.
Ne deriva che il principio di cassa, pur rimanendo il criterio di riferimento del regime, deve essere interpretato in coerenza con la sostanza economica delle operazioni, evitando che mere anomalie finanziarie producano effetti fiscali distorsivi.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate consente di superare una lettura eccessivamente formale della disciplina, introducendo un approccio più equilibrato e aderente alla realtà economica.
Sotto il profilo operativo, la risposta:
- esclude la fuoriuscita dal regime forfetario in presenza di compensi indebiti restituiti;
- consente di neutralizzare gli effetti fiscali di incassi non spettanti;
- richiede, tuttavia, un’adeguata tracciabilità e documentazione delle restituzioni effettuate.
Il documento si pone quindi come un importante riferimento interpretativo per i contribuenti in regime forfetario e per i professionisti chiamati ad assisterli nella corretta gestione di situazioni analoghe.