Ambito oggettivo della definizione
La Rottamazione quinquies consente l’estinzione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo individuato dalla norma, mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale.
Sono stralciati, in linea con le precedenti definizioni agevolate:
- le sanzioni amministrative e tributarie;
- gli interessi di mora di cui all’art. 30 del DPR n. 602/1973;
- l’aggio di riscossione.
Restano invece dovute:
- le spese per le procedure esecutive eventualmente avviate;
- le spese di notifica delle cartelle di pagamento.
La norma individua altresì una serie di carichi esclusi, tra cui, in base all’impostazione del legislatore, quelli non rientranti nel perimetro della riscossione erariale ordinaria o espressamente sottratti alla definizione agevolata.
La disposizione si colloca nell’ambito degli strumenti di composizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, perseguendo finalità di recupero del gettito e riduzione dello stock dei crediti affidati alla riscossione.
Profili soggettivi
Possono accedere alla Rottamazione quinquies i contribuenti persone fisiche e soggetti diversi, inclusi imprese e professionisti, titolari di debiti rientranti nel perimetro oggettivo della misura.
Il DDL disciplina il coordinamento con le precedenti definizioni agevolate, prevedendo specifiche limitazioni o condizioni per i soggetti già aderenti a precedenti rottamazioni, al fine di evitare duplicazioni di beneficio sui medesimi carichi.
Procedura di adesione
L’adesione avviene mediante presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo modalità esclusivamente telematiche ed entro il termine fissato dalla legge.
Con la presentazione della domanda:
- sono sospese le azioni esecutive e cautelari relative ai carichi oggetto di definizione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive fino all’eventuale decadenza dal beneficio.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché il piano di pagamento prescelto.
Modalità di pagamento
Il DDL Bilancio 2026 prevede che il pagamento delle somme dovute possa avvenire:
- in unica soluzione, entro il termine indicato nella comunicazione dell’agente della riscossione;
- in forma rateale, secondo un piano di dilazione di lunga durata fino a un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, con applicazione di interessi di dilazione nella misura stabilita dalla norma.
La rateazione rappresenta uno degli elementi qualificanti della Rottamazione quinquies, consentendo un orizzonte temporale di pagamento particolarmente esteso.
Decadenza dalla definizione e Rischi
La disciplina della decadenza è improntata a criteri di particolare rigore. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, anche solo di una rata, comporta:
- la perdita dei benefici della definizione agevolata;
- il ripristino integrale del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, al netto di quanto già versato.
Non è previsto alcun meccanismo di tolleranza per ritardi nei pagamenti, confermando un orientamento restrittivo già adottato nelle precedenti edizioni.
Un profilo di particolare rilievo operativo riguarda le conseguenze della decadenza dalla Rottamazione quinquies. L’art. 23 del DDL Bilancio 2026 prevede infatti che, in caso di perdita dei benefici della definizione agevolata, il debito residuo non potrà essere oggetto di nuova rateazione, né ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 né sulla base di altre disposizioni di carattere generale.
Ne consegue che le somme ancora dovute dovranno essere integralmente versate in un’unica soluzione, con immediata riattivazione delle ordinarie procedure di riscossione, comprensive di sanzioni e interessi ripristinati. Tale previsione rafforza il carattere particolarmente stringente della misura e impone al contribuente una preventiva e attenta valutazione della sostenibilità finanziaria del piano di pagamento prescelto.