Con la Risposta n. 317/2024, l’Agenzia delle Entrate ha completato un primo e significativo filone interpretativo in materia di accesso al nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209.
Il documento si inserisce nel più ampio quadro dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nella fase di prima applicazione della riforma, contribuendo a definire i confini operativi della nuova disciplina.
In particolare, la Risposta n. 317/2024 assume rilievo in quanto affronta il tema dell’accesso al beneficio in presenza di precedenti rapporti di lavoro e di periodi di aspettativa non retribuita, profili frequentemente riscontrabili nelle esperienze di mobilità internazionale dei lavoratori.
Il caso
L’istanza riguarda una lavoratrice dipendente che, dopo un periodo di aspettativa non retribuita, ha svolto un incarico all’estero trasferendo la propria residenza fiscale fuori dall’Italia e iscrivendosi regolarmente all’A.I.R.E.. Terminato l’incarico, la lavoratrice è rientrata in Italia e ha ripreso servizio presso lo stesso datore di lavoro con cui era in rapporto dal 2001.
La contribuente ha chiesto se, alla luce della nuova disciplina del regime impatriati introdotta dall’art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, possa accedere al beneficio fiscale, nonostante il rientro avvenga dopo un periodo di aspettativa non retribuita.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate: accesso al regime impatriati dopo un periodo di aspettativa
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la precedente prassi amministrativa (circ. n. 33/E del 28 dicembre 2020), che escludeva l’accesso al regime impatriati in caso di rientro da un periodo di aspettativa non retribuita, si riferiva alla normativa previgente, oggi abrogata.
Con la nuova formulazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non esiste più alcuna preclusione automatica per i lavoratori rientrati da aspettativa. Ciò che rileva è invece il requisito oggettivo della residenza estera per un determinato periodo antecedente al rientro in Italia, indipendentemente dalla modalità contrattuale con cui è stata svolta l’attività all’estero. Questa modifica rappresenta una novità significativa, ampliando l’accesso al regime a lavoratori che, prima del rientro, avevano usufruito di aspettativa non retribuita.
Detassazione prevista dal regime
Il nuovo regime impatriati prevede che, quando ricorrono le condizioni richieste, i redditi prodotti in Italia siano assoggettati a tassazione ridotta del 50%. In particolare:
- I redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare;
- Il beneficio decorre dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e si applica per i quattro periodi d’imposta successivi;
- È necessario mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, pena la decadenza e il recupero dei benefici già fruiti, con applicazione degli interessi.
Ulteriori chiarimenti forniti dagli interpelli 12 marzo 2025
Le risposte n. 71/2025 e 74/2025 hanno precisato che il requisito della qualificazione o specializzazione può essere soddisfatto sia attraverso titoli accademici sia mediante esperienza professionale qualificata, purché adeguatamente documentata e coerente con l’attività svolta. L’Agenzia ha chiarito che la verifica tecnica della qualificazione spetta agli enti competenti, e non all’Amministrazione finanziaria.
La risposta n. 72/2025 ha chiarito come l’innalzamento del periodo minimo di residenza fiscale all’estero previsto dalla norma da tre periodi d’imposta fino a sei o sette anni nei casi in cui il lavoratore, dopo il rientro, operi a favore dello stesso datore di lavoro (o gruppo) per cui aveva lavorato prima o durante l’esperienza estera, si applichi anche a chi rientra in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo. Qualora, infatti, il lavoratore avvii un’attività di lavoro autonomo, emettendo parcelle prevalentemente (ma non esclusivamente) intestate a una società appartenente al medesimo gruppo della società per la quale è stato impiegato all’estero, l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione del requisito del periodo di residenza estera “rafforzato” ai fini dell’accesso al regime.
La risposta n. 70/2025 ha precisato che il regime si applica anche a chi si trasferisce in Italia per la prima volta, a condizione di rispettare i requisiti di residenza minima, qualificazione/specializzazione e svolgimento prevalente dell’attività in Italia.
Continuità lavorativa
La risposta in oggetto chiarisce inoltre che il nuovo regime impatriati non esclude l’accesso al beneficio in presenza di continuità con una precedente posizione lavorativa in Italia antecedente all’espatrio. La continuità rileva solo ai fini della determinazione del periodo minimo di permanenza all’estero, che risulta più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto, e non comporta di per sé l’inapplicabilità del regime.
Nel caso esaminato, poiché non vi è coincidenza tra il datore di lavoro presso cui l’Istante ha svolto l’attività all’estero e quello per cui lavorerà dopo il rientro in Italia, il periodo minimo di residenza estera richiesto è pari a tre periodi d’imposta. A tal fine è irrilevante che la lavoratrice sia stata collocata in aspettativa non retribuita prima del trasferimento, confermando la novità principale della risposta.
Conclusione
Pertanto, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa, l’Istante potrà fruire del nuovo regime impatriati, beneficiando della detassazione del 50% dei redditi prodotti in Italia, a partire dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per la durata massima consentita dalla legge.
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