E-commerce e aspetti fiscali: l’uso del regime IOSS 

L'IOSS rappresenta il regime speciale per semplificare l’adempimento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE.

Indice dei Contenuti

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Negli ultimi anni, l’e-commerce ha registrato una crescita esponenziale.
Il fenomeno ha modificato le modalità di scambio di beni e servizi e ampliato l’accesso ai mercati.
Invero, anche piccole e medie imprese hanno beneficiato di questa evoluzione. 

Se da una parte la vendita di prodotti tramite piattaforme digitali consente di raggiungere consumatori in più Stati UE e extra-UE.
Dall’altra, tale espansione comporta nuove criticità fiscali, in particolare riguardo IVA e adempimenti transfrontalieri. 

In questo contesto, il regime speciale Import One Stop Shop (IOSS) rappresenta uno strumento volto a semplificare la gestione dell’IVA sulle vendite da Paesi extra-UE. 

Come si semplifica la gestione IVA delle vendite online B2C in ambito UE ed extra-UE? 

L’Unione europea ha introdotto strumenti normativi specifici, tra cui l’One Stop Shop (OSS). 

L’OSS consente di semplificare dichiarazione e versamento dell’IVA sulle vendite a distanza verso consumatori privati. 

Questa analisi si concentra sul regime IOSS, evidenziandone funzionamento, modalità di adesione, determinazione della territorialità dell’imposta e obblighi dichiarativi. 

Per approfondimenti sul tema dell’identificazione diretta IVA, si rimanda al nostro articolo dedicato. 

OSS: lo sportello unico IVA per le vendite a distanza intracomunitarie 

Dal 1° luglio 2021, l’OSS costituisce uno strumento di semplificazione per le vendite B2C intra-UE.
La soglia unionale di 10.000 euro stabilisce che l’IVA sulle vendite a distanza è, di norma, dovuta nello Stato di destinazione dei beni o servizi. 

L’OSS permette al fornitore di dichiarare e versare centralmente l’IVA tramite una sola dichiarazione trimestrale nello Stato di identificazione.
In tal modo, si evita l’obbligo di identificazione IVA in ciascun Paese di consumo. 

Il regime si applica alle vendite intracomunitarie di beni, alle prestazioni di servizi B2C e ad alcune operazioni facilitate da piattaforme digitali.
Anche al di sotto della soglia unionale, il fornitore può optare per la tassazione nello Stato di destinazione, utilizzando l’OSS come strumento operativo. 

L’adesione decorre esclusivamente per le operazioni future e riduce gli oneri amministrativi legati alla gestione dell’IVA in più Stati membri. 

Accanto all’OSS, il legislatore unionale ha introdotto un ulteriore regime speciale, l’Import One Stop Shop (IOSS).  

L’IOSS semplifica la gestione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE. 

La figura del fornitore presunto 

Quando un marketplace diventa “fornitore presunto” ai fini IVA? 

Dal 1° luglio 2021, alcune piattaforme digitali che facilitano vendite B2C assumono, in specifiche condizioni, la qualifica di fornitore presunto.
In tale ruolo, diventano responsabili dell’assolvimento dell’IVA sulle operazioni facilitate. 

La disciplina è contenuta nell’art. 2-bis del DPR 633/1972, che recepisce l’art. 14-bis della direttiva 2006/112/CE 

Quando il soggetto passivo utilizza una piattaforma digitale per facilitare la vendita a consumatori privati, la piattaforma è considerata come se acquistasse e rivendesse i beni. 

Effetti della finzione giuridica 

La finzione giuridica divide la vendita B2C facilitata in due operazioni ai fini IVA: 

  • cessione B2B dal fornitore originario alla piattaforma; 
  • cessione B2C dalla piattaforma al consumatore finale. 

Il risultato è che l’obbligo di applicare, dichiarare e versare l’IVA grava sulla piattaforma digitale.
Dunque, tale piattaforma assume la posizione di soggetto passivo nei confronti del cliente finale. 

Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo 

In quali casi si applica il regime del fornitore presunto e a quali operatori? 

Il regime del fornitore presunto non si applica a tutte le vendite B2C tramite piattaforme digitali.
Si applica solo a specifiche operazioni in cui la piattaforma svolge un ruolo attivo nella transazione. 

In particolare, la disciplina si applica a: 

  • vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, con valore che non ecceda i 150 euro, verso consumatori UE; 
  • vendite intracomunitarie o interne da fornitori non stabiliti nell’UE, indipendentemente dal valore della spedizione. 

Non rientrano nel regime le vendite interne o intracomunitarie effettuate da fornitori stabiliti nell’UE, anche se facilitate da piattaforme digitali. 

Nozione di “facilitazione” della vendita 

Cosa significa “facilitare” una vendita ai fini IVA? 

Ai sensi dell’art. 5-ter del Regolamento UE n. 282/2011, una piattaforma “facilita” la vendita quando: 

  • consente il contatto tra acquirente e fornitore; 
  • partecipa alla definizione dei termini e condizioni della cessione; 
  • gestisce o autorizza il pagamento; 
  • partecipa al processo di ordinazione o consegna dei beni. 

La piattaforma non assume il ruolo di fornitore presunto se svolge solo funzioni tecniche o promozionali.
Tali funzioni includono catalogazione dei beni, pubblicità o semplice reindirizzamento degli utenti.
Non è considerata fornitore presunto neanche quando non dispone di informazioni rilevanti sulla transazione.
Ciò riguarda il momento di conclusione della vendita, localizzazione dei beni o destinazione finale. 

La figura del Merchant of Record (MoR) 

Strettamente correlata alla gestione effettiva delle vendite B2C la figura del Merchant of Record (MoR).  

Il MoR è il soggetto che, nella pratica, si assume la responsabilità fiscale e operativa nei confronti del cliente finale.  

In particolare: 

  • vende fiscalmente al cliente finale; 
  • incassa i pagamenti; 
  • emette documenti fiscali; 
  • gestisce IVA, resi, rimborsi e chargeback; 
  • si assume gran parte del rischio fiscale e operativo. 

Inquadramento fiscale del MoR 

Nel modello MoR, l’analisi contrattuale e dei flussi economici reali è fondamentale 

Occorre identificare correttamente chi sia il venditore ai fini IVA verso il consumatore finale e come si strutturi il rapporto tra brand, MoR e piattaforma 

Questa determinazione incide direttamente su IVA, ricavi, margini e responsabilità fiscali. 

La figura del MoR è oggetto di particolare attenzione perché, se anche solo una delle sue funzioni viene svolta in modo ibrido con un’altra figura, quest’ultima rischia di essere inquadrata come effettivo fornitore.  

In tali casi, possono sorgere rischi concreti, come la perdita della detrazione dell’IVA sugli acquisti, rendendo cruciale una corretta identificazione dei ruoli per evitare conseguenze fiscali indesiderate. 

Import One Stop Shop 

Che cos’è il regime speciale IOSS? 

L’Import One Stop Shop (IOSS) è anch’esso un regime speciale facoltativo, introdotto dal 1° luglio 2021 (DLgs. 83/2021, recepimento direttiva 2017/2455/UE). 

Esso semplifica la dichiarazione e il versamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco fino a 150 euro 

A livello nazionale è disciplinato dall’art. 74-sexies.1 DPR 633/72 e a livello UE dagli artt. 369-terdecies a 369-vicies quinquies della direttiva 2006/112/CE. 

Il regime nasce a seguito dell’abolizione dell’esenzione IVA sulle piccole spedizioni: tutte le merci importate nell’UE sono soggette a IVA. 

Mentre resta l’esenzione dai dazi per beni fino a 150 euro.  

L’IOSS consente di: 

  • applicare e riscuotere l’IVA al momento dell’ordine 
  • presentare la dichiarazione doganale (esente da IVA), 
  • versare mensilmente l’imposta tramite lo Stato membro di identificazione. 

Possono aderire al regime IOSS:  

  • soggetti domiciliati o residenti in Italia 
  • soggetti non UE con stabile organizzazione in Italia 
  • soggetti non UE senza stabile organizzazione,  
  • facilitatori di vendite tramite piattaforme digitali (fornitori presunti ex art. 2-bis DPR 633/72).  

Il regime si applica alle vendite a distanza di beni fisicamente spediti da Paesi terzi verso soggetti UE, di valore fino a 150 euro, escluse le merci soggette ad accisa. 

Sono ricomprese anche le vendite destinate allo Stato membro di identificazione del fornitore o vendute in dropshipping. 

Adesione e funzionamento dell’IOSS 

Come ottenere il numero IOSS? 

L’adesione al regime IOSS avviene tramite richiesta telematica all’Agenzia delle Entrate (provv. n. 168315/2021). 

La richiesta può essere diretta o tramite intermediario, che riceve un numero di identificazione IVA valido solo per l’IOSS.
I soggetti extra-UE senza stabile organizzazione devono nominare un intermediario UE, salvo accordi di assistenza reciproca. 

La richiesta va presentata prima dell’inizio delle operazioni e il regime decorre dal giorno di attribuzione del numero (art. 57-quinquies Reg. UE 282/2011). 

Come e quando si dichiara l’IVA con l’IOSS? 

L’IVA diventa esigibile al momento dell’accettazione del pagamento (primo tra conferma, autorizzazione o impegno),. 

La cessione si considera effettuata nello Stato membro di consegna dei beni (art. 61-ter Reg. UE 282/2011).  

I soggetti aderenti:  

  • sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, salvo emissione volontaria. 
  • devono dichiarare mensilmente tutte le vendite a distanza, 
  • versano l’IVA contestualmente alla presentazione della dichiarazione (art. 74-sexies1 co. 10 e 14 DPR 633/72); 
  • se registrati tramite intermediario, questi adempie agli obblighi. 

La riforma ViDA 

Il pacchetto VAT in the Digital Age (ViDA) mira a rendere il sistema IVA europeo più semplice, sicuro e adatto all’economia digitale, riducendo oneri amministrativi e rischi di frode.  

La riforma aggiorna la direttiva IVA 2006/112/CE e i regolamenti UE 904/2010 e 282/2011. Essa si articola su tre pilastri: obblighi digitali armonizzati (DRR), regole per le piattaforme digitali (Platform Economy) e registrazione IVA unica nell’UE. 

Il pacchetto è entrato in vigore il 14 aprile 2025, ma solo alcune misure sono già operative, mentre la maggior parte delle disposizioni diventerà effettiva gradualmente tra il 2027 e il 2030.  

In particolare, l’estensione obbligatoria della fatturazione elettronica e l’applicazione piena della regola del “fornitore presunto” sono previste nei prossimi anni, con un’implementazione graduale che permette agli operatori di adattarsi progressivamente ai nuovi adempimenti. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Governo italiano Decreto Presidenziale n. 633/1972 633 2-bis 26/10/1972 Leggi di più
UE Direttiva 2006/112/CE 2006/112/CE 14a 28/11/2026 Leggi di più
Consiglio dell'Unione Europea Regolamento UE n. 282/2011 282 5c 15/03/2011 Leggi di più
Governo italiano D.lgs n. 83/2021 83 / 25/05/2021 Leggi di più
UE Direttiva 2017/2455/UE 2017/2455 / 05/12/2017 Leggi di più
Agenzia delle Entrate Protocollo n. 168315/2021 168315/2021 / 25/06/2021 Leggi di più
Consiglio dell'Unione Europea Regolamento UE n. 904/2010 904 / 07/10/2010 Leggi di più

La Rappresentanza Fiscale ai fini IVA in Italia

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