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Lavoratori Impatriati: Dal Regime Speciale esclusi i redditi da tirocini retribuiti

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all'agevolazione dei redditi derivanti dallo svolgimento di attività formative.
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Indice dei Contenuti

Consulenza sul Regime impatriati: requisiti e vantaggi

Con la risposta n. 152/2024, l’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso di un instante che, dopo aver lavorato in Germania da maggio 2020 ad agosto 2023, è tornato in Italia per iscriversi a un master che prevedeva anche un tirocinio retribuito promosso dall’ateneo. La domanda dell’istante riguarda la possibilità di agevolare i redditi percepiti dal suddetto tirocinio tramite l’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati, come previsto dall’ articolo 16 del Dlgs n.147/2015. 

Quadro normativo regime impatriati

L’Agenzia procede quindi a fornire il quadro normativo sul regime impatriati le cui condizioni di accesso prevedono che il lavoratore:

  • trasferisca la propria residenza nel territorio dello Stato italiano e si impegni a risiedervi per almeno due anni;
  • non sia stato residente in Italia nei due anni precedenti il rientro e svolga l’attività lavorativa prevalentemente in Italia. 

L’Agenzia cita anche i anche i documenti di prassi relativi al regime impatriati come le circolari n. 17/E del 23 maggio 2017 e n. 33/E del 28 dicembre 2020.

In particolare, la circolare 33/E chiariva che sono agevolabili i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, di cui all’articolo 53 del TUIR, svolte sia in forma individuale che associata, prodotti nel territorio dello Stato e i redditi d’impresa dell’imprenditore individuale. Fermo restando che i redditi devono derivare da attività di lavoro svolta prevalentemente sul territorio dello stato italiano. 

La circolare 17/E specificava inoltre che per accedere al beneficio era necessario che ci fosse un collegamento tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa. 

Decisione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia rileva quindi che l’istante non è rientrato in Italia per intraprendere un’attività lavorativa, ma per frequentare un master nel cui ambito era previsto un tirocinio quale completamento dell’attività accademica, che non costituisce un rapporto di lavoro ma un periodo di formazione. 

Essendo la normativa finalizzata ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale, sono quindi escluse le somme percepite per attività di formazione. Queste somme anche se comprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono comunque escluse dal regime impatriati in quanto derivano dallo svolgimento di attività formative e non dallo svolgimento di un’attività lavorativa. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
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