Con la Circolare n. 33/2022 del 6 ottobre 2022 รจ stato chiarito che le villette e gli edifici monofamiliari in genere possono usufruire del Superbonus 110 anche se la CILA รจ stata presentata dal 1 luglio 2022 e i lavori sono quindi iniziati successivamente alla data del 30 giugno 2022.
La proroga superbonus al 31 dicembre 2022 di Villette e Unifamiliari
La scadenza: lโ art. 119 del DL 343/2020 prevede che le spese per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari possano usufruire della detrazione โSuperbonus 110โ soltanto se sostenute entro il 30 giugno 2022.
La proroga: il comma 8-bis dellโ art 119 DL 34/2020, nella sua attuale formulazione, prevede che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unitร immobiliari (villette, unifamiliari e unitร immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Le condizioni per ottenere la proroga del superbonus
- Le opere eseguite devono aver raggiunto almeno il 30% dellโ intervento complessivo.
- Il riferimento al 30% non riguarda le fatture emesse o saldate ma attiene esclusivamente alle opere realmente eseguite.
- Per quanto riguarda lโ acquisto di materiali non basta la consegna ma รจ necessario il loro effettivo utilizzo e montaggio.
- Lโ importo dellโ intervento complessivo su cui calcolare e verificare la condizione del raggiungimento del 30% delle opere eseguite รจ:
- Comprensivo di ogni spesa relativa allโ intervento
- Al lordo di iva e cassa previdenza
- Comprensivo anche della parte eccedente i limiti fiscali previsti per ciascun intervento
- Comprensivo delle opere non agevolabili al 110% ma detraibili in misura differente (esempio Bonus Casa 50%).
Come attestare il raggiungimento del 30% delle opere
CHI
Il direttore dei lavori deve redigere unโapposita dichiarazione con la quale attesta il raggiungimento del 30% delle opere eseguite calcolato secondo le modalitร di cui al paragrafo precedente.
COME
Il direttore lavori dovrร utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui agli artt. 46 e 47 alla quale andrร allegata tutta la documentazione idonea a provare che le opere eseguite abbiano raggiunto almeno il 30%.
Elenco esemplificativo ma non esaustivo della documentazione da allegare, conservare ed esibire in caso di controllo fiscale: il computo metrico, il libretto delle misure, lo stato di avanzamento lavori, un rilievo fotografico dei lavori realizzati, la copia di bolle e fatture, la contabilitร di cantiere ecc.
QUANDO
Il direttore lavori dovrร inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร a:
- Il committente (beneficiario della detrazione)
- Lโimpresa esecutrice delle opere
Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC.
Non รจ previsto alcun termine per l’invio.
La norma specifica solo che le opere devono aver raggiunto almeno il 30% del progetto complessivo alla data del 30 settembre 2022 e il direttore lavori deve attestare tale circostanza โtempestivamenteโ.
La novitร โ i chiarimenti della Circolare 33/E del 6 ottobre 2022
PROROGA SALVA ANCHE PER INTERVENTI INIZIATI DOPO IL 30 GIUGNO 2022
Possono usufruire della proroga al 31 dicembre 2022 anche gli interventi per i quali la CILA (o altro titolo abilitativo) รจ stata presentata successivamente al 30 giugno 2022. Pertanto anche i lavori iniziati a partire dal 1 luglio 2022 possono usufruire della proroga al 31 dicembre se al 30 settembre si รจ raggiunto il 30% delle opere complessive.
IMPORTO DELLโ INTERVENTO COMPLESSIVO
Il contribuente puรฒ scegliere se includere nel conteggio dellโ importo complessivo delle opere anche gli interventi che non beneficiano del Superbonus 110 ma usufruiscono di altre detrazioni (es. Bonus Casa 50%). La circolare 33/E specifica infatti che non si tratta di un obbligo ma di una facoltร .
Se infatti gli interventi agevolati al 110% raggiungono giร il 30% dellโ intervento complessivo (comprensivo delle sole opere Superbonus 110), possono scegliere di non conteggiare lโ importo degli altri interventi non detraibili al 110.
IN PRESENZA DI UN SAL ASSEVERATO AI FINI DELLA CESSIONE DEL CREDITO DI CUI ALLโ ART 121 DL 34/2020 NON OCCORRE NESSUN ALTRA CERTIFICAZIONE
Qualora il contribuente abbia esercitato lโ opzione per la cessione del credito, lโ attestazione con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare lโeffettiva realizzazione dei lavori.