L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 429 pubblicata il 16 agosto 2022, ha stabilito che una persona fisica iscritta all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), intenzionata a svolgere un’attivitร da libero professionista in Italia, puรฒ aprire una partita IVA indicando come domicilio fiscale la sede in cui detta attivitร รจ svolta.
Le definizioni di soggetto passivo e di residenza fiscale
Per motivare la sua sentenza, l’Agenzia delle Entrate parte da due definizioni chiave:
- Soggetto passivo: qualsiasi persona che esercita in modo indipendente, in qualsiasi luogo, un’attivitร economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di tale attivitร ;
- Attivitร economica: qualsiasi attivitร di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, comprese le attivitร estrattive, agricole e le attivitร delle libere professioni o simili.
Secondo la normativa vigente in Italia, si considera soggetto passivo IVA chi effettua nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nell’esercizio della propria attivitร commerciale, imprenditoriale o professionale.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 7 c. 1, lett. d) del D.P.R. 633/72, chi presta servizi professionali si considera soggetto passivo nel territorio dello Stato se:
- รจ domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
- รจ residente in Italia, senza essere domiciliato all’estero;
- ha una stabile organizzazione in Italia, anche se domiciliato o residente all’estero.
L’Agenzia, richiamando la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, sottolinea la differenza tra il concetto di residenza e quello di domicilio, essendo la prima “determinata dalla volontaria dimora abituale di una persona in un determinato luogo“, mentre il domicilio costituisce una situazione giuridica, caratterizzata dall’intenzione di stabilire il centro dei propri affari in un determinato luogo, a prescindere dall’effettiva presenza in tale luogo.
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 429
L’istante รจ una cittadina italiana residente nel Regno Unito e iscritta all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che intende procedere all’apertura di una partita IVA in Italia.
La contribuente non ha una partita IVA estera e non svolge alcuna attivitร imprenditoriale o professionale nel Paese in cui risiede. Vorrebbe svolgere un’attivitร di lavoro autonomo in Italia e si รจ rivolta all’Agenzia delle Entrate per avere istruzioni su come fare, in particolare per quanto riguarda il domicilio fiscale.
L’intenzione della contribuente, al centro del caso analizzato con la risposta alla sentenza n. 429, quella di stabilire il centro dei propri interessi in Italia e di svolgervi la propria attivitร imprenditoriale.
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, il fatto di avere la residenza in un Paese terzo non preclude la possibilitร di essere considerati residenti fiscali. Di conseguenza, poichรฉ non svolge alcuna attivitร nel suo Paese di residenza, lโistante puรฒ presentare il modello AA9/12 per richiedere l’apertura di una partita IVA in Italia, indicando il suo domicilio fiscale, cioรจ il luogo in cui verrร svolta l’attivitร lavorativa.
Per quanto riguarda le imposte dirette, l’Agenzia ricorda che, come conseguenza della costituzione di una base fissa in Italia, i redditi di lavoro autonomo da essa derivanti sono soggetti a tassazione concorrente. Resta valida la possibilitร di richiedere un credito d’imposta nello Stato di residenza, sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni.