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Regime per lavoratori impatriati anche per agenti sportivi

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 315 del 31 maggio 2022, riguardante l’Agente sportivo e la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati.
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Indice dei Contenuti

Consulenza sul Regime impatriati: requisiti e vantaggi

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ai fini della fruizione del regime impatriati, il reddito di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio dell’attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato, potrà concorrere alla formazione del reddito nella misura del 30% o 10% a partire dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i 4 periodi d’imposta successivi.

L’attività di agente sportivo come disciplinata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37

Con riferimento alla attività di agente sportivo, il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, in attuazione dell’articolo 6, della legge 8 agosto 2019, n. 86, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi, reca le misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo che, per espressa previsione recata dall’articolo 15-bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 3, comma 1, del citato d.lgs. n. 37 del 2021, definisce l’agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall’IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.

La riportata definizione afferma che

l’agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, il che implica che egli, nell’esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente”. L’articolo 4 del medesimo decreto prevede che “per svolgere la professione l’agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il CONI, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità”.

L’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisce esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi. Dalle suddette disposizioni emerge, infatti, l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo alla stregua di una “professione”.

La posizione assunta dall’Agenzia con la risposta n. 315 del 31 maggio 2022

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto contenuto nel Decreto Internazionalizzazione con il quale è stato introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”.

Per fruire del trattamento di cui all’articolo 16 del decreto internazionalizzazione, come modificato dal decreto crescita, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:

  • trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR;
  • non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
  • svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione dell’articolo 16 in vigore fino al 30 aprile 2019, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
  • abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream

L’agevolazione in questione è fruibile dai contribuenti per cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Nel caso di specie, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 37 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che i redditi conseguiti nell’esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio dell’attività di procuratore sportivo/agente sportivo svolta nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30 per cento, a decorrere dal 2022, periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
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