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Credito d’imposta energia per aziende

Credito d'imposta energia per aziende: aiuto alle imprese “energivore” e “gasivore” in relazione all’aumento di costo dell’energia elettrica e del gas tramite credito d’imposta.

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Il D.L. 21/2022 è destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. È stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese. Il credito d’imposta energia e gas è destinato alla parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. L’ampliamento riguarda i primi due trimestri del 2022.

Credito d’imposta energia : i beneficiari

Le imprese che possono beneficiarne fanno riferimento a due definizioni – le “imprese energivore” e le “imprese gasivore”:

  • Imprese energivore – soggetti definiti dall’articolo 3 D.M. 21/12/2017, ovvero coloro che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno operanti nei settori di cui all’allegato 3 delle Linee guida CE e che abbiano subito un incremento significativo superiore al 30%, del costo medio dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi;
  • Imprese gasivore – sono i soggetti operanti in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al D.M. 541/2021. Devono aver consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del D.M. 541/2021. Il consumo deve essere calcolato al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici. Le imprese devono inoltre aver subìto un incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, superiore al 30%. Questo incremento deve essere calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). La variazione deve essere valutata rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Ulteriori casi per credito d’imposta energia

A queste due casistiche si aggiungono le imprese definite “diverse” dalle imprese energivore. Si tratta dei soggetti dotati di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Si aggiungono inoltre le imprese “diverse” dalle imprese gasivore, ossia i soggetti che non rientrano nell’allegato 1 al D.M. 541/2021. Queste imprese devono aver subito un incremento superiore al 30% del prezzo di riferimento del gas naturale impiegato diversamente dal termoelettrico. L’incremento deve essere calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). La variazione deve essere valutata rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Credito d’imposta energia: le Imprese Energivore

I due crediti d’imposta per “imprese energivore” sono destinati a specifici soggetti. Questi soggetti devono aver subìto un incremento significativo del costo medio dell’energia elettrica per KWh. L’incremento deve essere superiore al 30%. Il costo va considerato al netto delle imposte ed eventuali sussidi. I crediti si applicano nelle due casistiche indicate:

  • fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
  • fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022.

Misure specifiche per credito d’imposta energia

Il credito d’imposta per “imprese energivore” spetta nelle seguenti misure:

  • pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 15 D.L. 4/2022;
  • pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%;
  • pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica, prodotta e autoconsumata, nel secondo trimestre 2022 (in tal caso il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica), ai sensi dell’articolo 4 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 20% al 25%.

A favore delle imprese diverse dalle “imprese energivore” è riconosciuto un credito d’imposta dall’articolo 3 del D.L. 21/2022.
Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica.
La componente energetica deve essere effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito spetta in caso di incremento significativo del costo per kWh nel primo trimestre 2022. Il costo deve essere calcolato al netto di imposte ed eventuali sussidi.
L’incremento deve essere superiore al 30% del prezzo medio del primo trimestre 2019.

Credito d’imposta energia: le Imprese Gasivore

Il credito d’imposta energia e gas per imprese a forte consumo di gas è destinato ai soggetti che abbiano consumato, nel primo trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e che abbiano subìto un incremento significativo, superiore al 30%, del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), rispetto al primo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% delle spese sostenute per la componente gas naturale nel secondo trimestre 2022, ai sensi dell’articolo 5 D.L. 17/2022 come modificato dall’articolo 5 D.L. 21/2022 che ha innalzato l’aliquota dal 15% al 20%.

A favore delle imprese diverse dalle “gasivore”, è riconosciuto un nuovo credito d’imposta energia e gas in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Il Credito d’Imposta

Le principali caratteristiche dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale sono similari:

  • utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D. Lgs. 241/1997 (i crediti per “imprese energivore” e “imprese gasivore” sono utilizzabili entro il 31.12.2022) con facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi, ai sensi degli articoli 3, 4 e 9, D.L. 21/2022;
  • disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
  • irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
  • cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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