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Imposta sostitutiva IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera

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L'Agenzia delle Entrate chiarisce quali individui possono accedere al regime di imposizione sostitutiva titolari di pensione estera.

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Con la risposta allโ€™interpello n. 616 pubblicata il 20 Settembre 2021, lโ€™Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a quali individui possono accedere al regime di imposizione sostitutiva titolari di pensione estera.

Un cittadino residente allโ€™estero che, non avendo raggiunto lโ€™etร  pensionabile, ma che intende aderire ad un programma di previdenza complementare secondo il quale riceve pagamenti periodici dal suo conto pensionistico per cinque anni e fino al raggiungimento dei 59,5 anni, se tale soglia รจ successiva alla scadenza del quinquennio, puรฒ trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia e usufruire dellโ€™imposta sostitutiva dellโ€™Irpef del 7%, prevista dallโ€™articolo 24-ter del Tuir.

Si ricorda che lโ€™articolo 24 del TUIR prevede un regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui allโ€™articolo 49, comma 2 lett a) che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

Lโ€™Agenzia chiarisce inoltre che le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una societร  di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui allโ€™articolo 49, comma 2 lett a) del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al DLgs 252/2005, le cui prestazioni sono riconducibili nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

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