Con la risposta allโinterpello n. 616 pubblicata il 20 Settembre 2021, lโAgenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a quali individui possono accedere al regime di imposizione sostitutiva titolari di pensione estera.
Un cittadino residente allโestero che, non avendo raggiunto lโetร pensionabile, ma che intende aderire ad un programma di previdenza complementare secondo il quale riceve pagamenti periodici dal suo conto pensionistico per cinque anni e fino al raggiungimento dei 59,5 anni, se tale soglia รจ successiva alla scadenza del quinquennio, puรฒ trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia e usufruire dellโimposta sostitutiva dellโIrpef del 7%, prevista dallโarticolo 24-ter del Tuir.
Si ricorda che lโarticolo 24 del TUIR prevede un regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui allโarticolo 49, comma 2 lett a) che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.
LโAgenzia chiarisce inoltre che le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una societร di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui allโarticolo 49, comma 2 lett a) del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al DLgs 252/2005, le cui prestazioni sono riconducibili nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Studio Arletti & Partners resta a disposizione per ulteriore assistenza.