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Imposta sostitutiva IRPEF prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quali individui possono accedere al regime di imposizione sostitutiva titolari di pensione estera.
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Con la risposta all’interpello n. 616 pubblicata il 20 Settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a quali individui possono accedere al regime di imposizione sostitutiva titolari di pensione estera.

Un cittadino residente all’estero che, non avendo raggiunto l’età pensionabile, ma che intende aderire ad un programma di previdenza complementare secondo il quale riceve pagamenti periodici dal suo conto pensionistico per cinque anni e fino al raggiungimento dei 59,5 anni, se tale soglia è successiva alla scadenza del quinquennio, può trasferire la propria residenza in uno dei Comuni del Mezzogiorno di Italia e usufruire dell’imposta sostitutiva dell’Irpef del 7%, prevista dall’articolo 24-ter del Tuir.

Si ricorda che l’articolo 24 del TUIR prevede un regime di imposizione sostitutiva del 7% sui redditi esteri delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera di cui all’articolo 49, comma 2 lett a) che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

L’Agenzia chiarisce inoltre che le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita sono riconducibili, in via ordinaria, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2 lett a) del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana di cui al DLgs 252/2005, le cui prestazioni sono riconducibili nel regime dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.

Studio Arletti & Partners resta a disposizione per ulteriore assistenza.

Quadro normativo

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