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Fondo speciale trasporto aereo (FTSA): Trattamento fiscale integrazione salariale erogata e percepita da un pilota non residente in Italia

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dei redditi erogati e percepiti da un pilota residente nei Paesi Bassi.
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dei redditi erogati e percepiti da un pilota residente nei Paesi Bassi.

A seguito della pubblicazione della risposta n. 290 dell’Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’integrazione salariale erogata dal FTSA e percepita da un pilota residente in Olanda.

Ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia dei redditi in esame, l’articolo 3, comma 1, del TUIR stabilisce che l’imposta si debba applicare sul reddito complessivo del soggetto, che risulta formato:

  • per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10
  • per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Inoltre, l’articolo 23, comma 1, lettera c) del TUIR specifica che i redditi da lavoro dipendente percepiti da soggetti non residenti sono assoggettati ad imposizione nel nostro Paese qualora tale lavoro sia svolto nel territorio dello Stato italiano.

Occorre però considerare, non solo la normativa italiana, ma anche le disposizioni internazionali contenute all’interno degli accordi stipulati tra l’Italia con gli Stati esteri. Nel caso descritto nell’interpello, si fa riferimento all’articolo 15, paragrafo 1, del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra Italia e Paesi Bassi, in cui si stabilisce che i salari, gli stipendi o altre remunerazioni analoghe sono imponibili sia nello Stato di residenza del contribuente sia nel Paese in cui si svolge l’attività.

Eccezioni

Come eccezione, il paragrafo 3 del medesimo articolo prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza del Contribuente per le remunerazioni percepiti a seguito di un’attività di lavoro dipendente svolta a bordo di aeromobili utilizzati in tratte internazionali.

Nel corso del 2020 e considerata la pandemia globale che ha provocato anche un fermo dei voli, il luogo in cui il lavoratore ha svolto la sua attività nel periodo precedente diventa fondamentale. Da ciò consegue che il reddito, corrisposto al pilota residente in Olanda, sia assoggettato ad imposizione concorrente in Italia e nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale, per la quota riferibile al lavoro dipendente svolto a bordo di aeromobili impiegati per tratte nazionali (italiane) e all’eventuale attività lavorativa effettuata a terra nel territorio italiano.

Diversamente, la quota di reddito che si riferisce imputabile ai voli internazionali sarà imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del pilota, secondo quanto disposto nell’articolo 15, paragrafo 3.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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