Con nota n. 12233 del 27 novembre 2020, lโINL ha recentemente risposto alla richiesta di ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione dellโarticolo 27-quinquies del Decreto Legislativo n. 286/1998 del Testo Unico sullโImmigrazione, che disciplina lโingresso e il soggiorno in Italia dei lavoratori provenienti da Paesi terzi.
In primo luogo, occorre precisare che per trasferimento intra-societario si intende il distacco temporaneo di un lavoratore (dirigente, lavoratore specializzato o lavoratore in formazione) da unโazienda stabilita in un Paese terzo verso lโentitร ospitante:
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Sede secondaria/rappresentanza situata in Italia della societร da cui dipende il lavoratore trasferito.
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Societร appartenente allo stesso gruppo di imprese, a condizione che vi sia stato un rapporto di lavoro con lโazienda distaccante per almeno tre mesi consecutivi.
Con la recente nota, lโINL ha fornito i seguenti chiarimenti:
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Lโart. 27-quinquies impone una serie di condizioni allโentitร ospitante, tra cui lโimpegno ad assolvere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana; pertanto, sarร proprio sullโentitร ospitante che verranno effettuate le verifiche sulla sua idoneitร economica. Qualora lโentitร ospitante sia una sede secondaria di una societร estera, sarร possibile valutare complessivamente la capacitร economica di entrambe le parti, in modo che la societร madre possa coprire eventuali carenze economiche della sede secondaria.
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Rimane tuttavia necessaria lโistruttoria sulla adeguatezza economica dellโentitร ospitante. Tale verifica, infatti, รจ volta a escludere che lโentitร ospitante sia stata costituita principalmente allo scopo di agevolare lโingresso di forza lavoro o che non svolga alcuna attivitร economica.
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A seguito delle suddette verifiche, come indicato anche nella Circolare n. 517 del 9 febbraio 2017, non รจ esclusa la possibilitร di diniego o revoca dellโautorizzazione.