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Ancora possibili le comunicazioni via mail delle prestazioni occasionali

Estesa la scadenza per invio prestazioni occasionali via email. Saranno però le prime ad essere soggette ad eventuali controlli ispettivi. 
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Secondo quanto riportato nel Decreto Legge 146/2021 – Art 13, viene data la possibilità di comunicare via e-mail le prestazioni occasionali oltre l’originaria scadenza fissata al 30.04.2022, come reso noto dall’INS (Ispettorato Nazionale del Lavoro). Queste ultime saranno però le prime ad essere soggette ad eventuali controlli ispettivi.

L’obbligo di comunicazione

Il Legislatore ha previsto l’obbligo, in capo agli imprenditori, di comunicare preventivamente l’avvio dell’attività di lavoratori autonomi occasionali tramite sms o posta elettronica, al competente Ispettorato del Lavoro.

Chi sono i lavoratori autonomi occasionali

Per lavoratori autonomi occasionali si intendono:

  • coloro che si obbligano a compiere, dietro corrispettivo, un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
  • coloro per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.

Non rientrano quindi nell’ambito di tale adempimento, oltre ai rapporti di lavoro subordinati:

  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • Le prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”;
  • le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.

Come effettuare la comunicazione via e-mail

L’obbligo di comunicazione preventiva al competente Ispettorato riguarda i rapporti di lavoro avviati dal 12.1.2022. A seguito della disponibilità dal 28.3.2022 sul sito Internet del Ministero del Lavoro del nuovo applicativo, accessibile tramite SPID / CIE, la possibilità di inviare tramite e-mail la comunicazione telematica dei rapporti di lavoro autonomo occasionale in esame doveva essere soppressa a partire dal 30.4.2022.

Di recente l’INL, ha precisato che il canale di posta elettronica rimarrà attivo in affiancamento al canale online, considerato quale canale principale.

Poiché il canale e-mail non permette un controllo efficace degli adempimenti, l’Ispettorato avverte che le verifiche ed i controlli a campione saranno prioritariamente indirizzate nei confronti dei committenti che adempiono all’obbligo comunicativo tramite posta elettronica.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link

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