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Regime forfettario di cui all’articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Residenti all’estero: requisiti per possibile applicazione del regime agevolato.
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Residenti all’estero: requisiti per possibile applicazione del regime agevolato.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 519 chiarisce la condizione di applicazione del regime forfettario per i soggetti fiscalmente residenti all’estero.

Requisiti necessari

L’accesso al regime forfettario introdotto dalla n. 190 del 2014 e ulteriormente modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 è possibile per i contribuenti che nell’anno precedente abbiano, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Soggetti fiscalmente non residenti in Italia

L’adesione a tale regime agevolato è possibile anche per i soggetti fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso è necessario che tali soggetti producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.

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