Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 43 del 17 luglio 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulla Carta Blu – il permesso che consente ai lavoratori extraeuropei altamente qualificati di lavorare all’interno dell’Unione Europea.
La Carta Blu europea (Direttiva 2009/50/CE)
La carta blu è entrata in vigore con la direttiva 2009/50/CE, che stabiliva una serie di regole per l’ingresso di lavoratori altamente qualificati proveniente da paesi terzi. La direttiva prevedeva l’obbligo di soddisfare alcuni requisiti, tra i quali avere un salario minimo in linea con gli standard dell’Unione Europea (per il dettaglio dei requisiti minimi in Italia, è possibile consultare il nostro articolo dedicato).
Si ritenne tuttavia che la direttiva del 2009 non avesse incrementato a sufficienza gli ingressi di personale extraeuropeo altamente qualificato. Pertanto, la nuova riforma del 2021 ha mirato ad attirare in modo più efficace talenti e affrontare così sia le sfide demografiche che le carenze di manodopera e di competenze in settori chiave dell’economia dell’Unione, creando un regime più attraente per i lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi terzi.
La nuova Direttiva (UE) 2021/1883
La nuova direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 ha l’obiettivo di facilitare le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando la precedente direttiva 2009/50/CE.
Oggetto
La nuova direttiva ha come oggetto:
- le condizioni di ingresso e di soggiorno, per periodi superiori a 3 mesi in Unione Europea, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari;
- le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini e dei loro familiari di cui alla lettera a) in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.
Ambito di applicazione
La nuova direttiva non si applica alle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:
- Coloro che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55/CE, in uno Stato membro;
- Coloro che chiedono protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in conformità del diritto nazionale, di obblighi internazionali o della prassi di uno Stato membro;
- Coloro che fanno domanda di soggiorno in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva (UE) 2016/801 per svolgere un progetto di ricerca;
- Coloro che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un’attività economica subordinata o autonoma;
- Coloro che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da accordi internazionali che agevolano l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE;
- Cittadini la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
- Cittadini che rientrano nell’ambito della direttiva 96/71/CE per la durata del distacco sul territorio dello Stato membro interessato; o
- che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e gli Stati membri, da un lato, e paesi terzi, dall’altro, e in quanto cittadini di tali paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione.
Semplificazione dei criteri di ammissione
Ai sensi della nuova direttiva, i cittadini di paesi terzi sono ammessi alla procedura di Carta Blu se soddisfano i seguenti requisiti generali:
- presentano un contratto di lavoro valido o, se previsto dal diritto nazionale, un’offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente qualificato avente durata di almeno 6 mesi nello Stato membro interessato;
- presentano, per le professioni non regolamentate, i documenti attestanti le qualifiche professionali superiori pertinenti in relazione al lavoro da svolgere;
- presentano, per le professioni regolamentate, i documenti attestanti il rispetto dei requisiti definiti dal diritto nazionale per l’esercizio della professione;
- esibiscono un documento di viaggio valido e, se richiesto, un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido;
- dimostrano di disporre di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispongono di una copertura assicurativa connessa al contratto di lavoro o in virtù di esso.
Minimi retributivi
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, l’importo della retribuzione annuale lorda non deve essere inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dallo Stato membro interessato.
Tale retribuzione è fissata dallo Stato membro interessato, previa consultazione delle parti sociali in conformità delle prassi nazionali, e deve corrispondere almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,6 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.
In deroga a ciò, la direttiva sancisce che:
- per l’occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della classificazione ISCO, e
- per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, uno Stato membro può applicare una soglia di retribuzione più bassa corrispondente almeno all’80 % della soglia di retribuzione fissata da tale Stato membro, a condizione che tale soglia più bassa non sia inferiore a 1,0 volte la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.
Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata, la soglia di retribuzione di cui al primo comma si continua ad applicare se:
- il periodo iniziale di tre anni non è terminato; oppure
- non è terminato un periodo di 24 mesi dal rilascio della prima Carta blu UE.
Procedure e diritti
La nuova direttiva tratta poi le procedure applicabili, in particolare come e da chi debbano essere presentante le domande di Carta blu, le tempistiche di notifica per l’approvazione della domanda e le modalità di rigetto della stessa.
Viene chiarito che è consentito agli Stati membri di imporre il pagamento di tasse per il trattamento delle domande di Cara blu e l’applicazione di procedure di riconoscimento per i datori di lavoro, specificando però che tali procedure di riconoscimento non debbano comportare spese od oneri amministrativi sproporzionati in particolare per le piccole e medie imprese. In aggiunta, la nuova direttiva regola i limiti di accesso al mercato del lavoro per i titolari di Carta blu e il principio di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che l’ha rilasciata.
Inoltre, la direttiva definisce le procedure applicabili ai familiari e all’ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta blu, rimandando di fatto alla direttiva 2003/109/CE, con alcune deroghe.
Infine, la direttiva tratta la mobilità tra stati membri, in particolare riguardo alla mobilità di breve durata – circa la possibilità dei titolari di Carta blu di esercitare le stesse attività in altri paesi dell’Unione, per un massimo di 90 giorni su 180 in linea con l’acquis di Schengen – e alla mobilità di lunga durata in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso, si specifica che, laddove il titolare di Carta blu UE si trasferisca in un secondo Stato membro e la sua famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i familiari hanno il diritto di accompagnarlo o raggiungerlo.
Implementazione in Italia
Il decreto di attuazione della direttiva 8UE) 2021/1883 è approvato in via preliminare.
Sebbene i contenuti del futuro decreto legislativo potranno essere ancora modificati, prima della pubblicazione ufficiale, tra le principali semplificazioni si segnalano:
- La possibilità di rilasciare la carta blu UE anche ai lavoratori stagionali in possesso dei requisiti richiesti per i lavori altamente qualificati, considerati quindi al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per lavoro subordinato;
- La facilitazione per l’ingresso di dirigenti e specialisti operanti nei servizi e nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- La promozione dell’imprenditorialità innovativa, consentendo ai cittadini stranieri con carta blu UE la possibilità di esercitare un’attività lavorativa autonoma in parallelo a quella di lavoro subordinato;
- Condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e per l’accesso al mercato di lavoro del coniuge e dei familiari del richiedente la carta blu UE.
In ogni caso, si rammenta che il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri era stato fissato al 18 novembre 2023, data entro la quale ciascun Stato membro dovrà mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.