Ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio (Articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
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Sono ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio; diversamente, i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non potranno essere ammessi al bonus salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” all’intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 673 del 6 ottobre 2021, con cui ha fornito chiarimenti rispetto all’ambito oggettivo di applicazione della norma.
1. Quando si può richiedere la detrazione
La detrazione spetta:
- In relazione alle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
- Per gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
2. Quando non è valida la detrazione
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.
Di conseguenza sono ammesse al bonus facciate le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, diversamente i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” all’intervento edilizio trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso.
Risposta 674 del 06/10/2021
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