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Apertura di una partita IVA da parte di un soggetto non residente

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 429 del 16 agosto 2022 sul tema dell'apertura di una partita IVA in Italia da parte di un soggetto non residente.

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L’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 429 pubblicata il 16 agosto 2022, ha stabilito che una persona fisica iscritta all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), intenzionata a svolgere un’attività da libero professionista in Italia, può aprire una partita IVA indicando come domicilio fiscale la sede in cui detta attività è svolta.

Le definizioni di soggetto passivo e di residenza fiscale

Per motivare la sua sentenza, l’Agenzia delle Entrate parte da due definizioni chiave:

  • Soggetto passivo: qualsiasi persona che esercita in modo indipendente, in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati di tale attività;
  • Attività economica: qualsiasi attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e le attività delle libere professioni o simili.

Secondo la normativa vigente in Italia, si considera soggetto passivo IVA chi effettua nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nell’esercizio della propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 7 c. 1, lett. d) del D.P.R. 633/72, chi presta servizi professionali si considera soggetto passivo nel territorio dello Stato se:

  • è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;
  • è residente in Italia, senza essere domiciliato all’estero;
  • ha una stabile organizzazione in Italia, anche se domiciliato o residente all’estero.

L’Agenzia, richiamando la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, sottolinea la differenza tra il concetto di residenza e quello di domicilio, essendo la prima “determinata dalla volontaria dimora abituale di una persona in un determinato luogo“, mentre il domicilio costituisce una situazione giuridica, caratterizzata dall’intenzione di stabilire il centro dei propri affari in un determinato luogo, a prescindere dall’effettiva presenza in tale luogo.

Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 429

L’istante è una cittadina italiana residente nel Regno Unito e iscritta all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) che intende procedere all’apertura di una partita IVA in Italia.

La contribuente non ha una partita IVA estera e non svolge alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese in cui risiede. Vorrebbe svolgere un’attività di lavoro autonomo in Italia e si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per avere istruzioni su come fare, in particolare per quanto riguarda il domicilio fiscale.

L’intenzione della contribuente, al centro del caso analizzato con la risposta alla sentenza n. 429, quella di stabilire il centro dei propri interessi in Italia e di svolgervi la propria attività imprenditoriale.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, il fatto di avere la residenza in un Paese terzo non preclude la possibilità di essere considerati residenti fiscali. Di conseguenza, poiché non svolge alcuna attività nel suo Paese di residenza, l’istante può presentare il modello AA9/12 per richiedere l’apertura di una partita IVA in Italia, indicando il suo domicilio fiscale, cioè il luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa.

Per quanto riguarda le imposte dirette, l’Agenzia ricorda che, come conseguenza della costituzione di una base fissa in Italia, i redditi di lavoro autonomo da essa derivanti sono soggetti a tassazione concorrente. Resta valida la possibilità di richiedere un credito d’imposta nello Stato di residenza, sulla base delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

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Riferimenti Normativi

Presidential Decree 633/72

Fonte

Risposta n.429 del 16 agosto 2022

Fonte

Circolare n.304 del 2 dicembre 1997

Fonte

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