Entrata in vigore posticipata al 2022
Le disposizioni generali della riforma dello sport 2021, per espressa previsione del decreto “Sostegni”, entreranno in vigore dal 01/01/2022, mentre, le nuove norme in materia di lavoro sportivo, che, per espressa previsione del decreto “Sostegni”, entreranno in vigore il 01/07/2022.
Ancora: le disposizioni relative a un altro tema molto “caldo”, quello dell’abolizione del vincolo sportivo, disciplinato dall’art. 31 del medesimo decreto, saranno pienamente operative entro lo stesso termine del 01/07/2022.
Le principali disposizioni che entreranno in vigore dal 01/01/2022
-Forma giuridica: le società sportive dilettantistiche potranno assumere qualsiasi forma societaria tra quelle previste al libro V, titolo V, del codice civile:
quindi non solo società sportive di capitali (come attualmente disciplinato) ma (in teoria) anche società di persone (SNC, SaS o, addirittura, Società Semplice).
-Viene esplicitamente prevista la compatibilità del “mondo” sportivo dilettantistico con il codice del Terzo Settore.
-Viene prevista, per gli enti sportivi aventi natura societaria, la possibilità di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata.
-Viene ampliato il regime dell’incompatibilità degli amministratori a ricoprire cariche societarie nell’ambito della medesima FSN, DSA o EPS, prevedendo che tale incompatibilità estesa a “qualsiasi carica” in altre a.s.d. o s.s.d.
-La possibilità, per le A.S.D, di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive
-Sarà istituito un “Registro delle attività sportive Dilettantistiche”, che non sarà più gestito dal CONI ma dal Dipartimento dello Sport;
Il nuovo “lavoratore sportivo” in vigore dal 01/07/2022
Questa parte della riforma sarà quella di maggiore impatto per i sodalizi sportivi di tutta la riforma che, tuttavia, entrerà in vigore il 01/07/2022 e pertanto a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023. Principali novità:
- Il lavoratore sportivo: la regola sarà che “chi percepisce compensi per lo svolgimento dell’attività sportiva sarà considerato un lavoratore” a prescindere dal carattere professionale o dilettantistico della prestazione sportiva;
- L’inquadramento del lavoratore dovrà seguire le ordinarie tipologie giuslavoristiche, Il lavoratore sportivo potrà assumere la qualifica di lavoratore dipendente, co.co.co. o lavoratore autonomo, anche occasionale.
- Lo sportivo amatoriale: la prestazione sportiva è svolta gratuitamente ma potranno continuare ad essere indennizzate attraverso rimborsi spese di trasferta e premi erogati in relazione a risultati sportivi ottenuti nelle competizioni, ma entro il limite di euro 10.000,00 annui.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni in merito.