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Prestazioni occasionali senza Partita Iva: l’Agenzia delle Entrate ne definisce i presupposti 

Quando è obbligatoria la Partita Iva: con l’interpello 63/2024 l’Agenzia delle Entrate ne ribadisce le condizioni.

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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 63 dello scorso 8 marzo 2024, ricorda quali siano i presupposti per poter considerare un’attività come occasionale. Ribadisce inoltre l’obbligo di apertura della Partita Iva in caso di attività svolta in modalità abituale. 

Lavoro autonomo occasionale senza Partita Iva: presupposti

L’ambito in cui interviene l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 63/2024 è quello delle prestazioni di lavoro autonomo e il loro carattere di abitualità o occasionalità

Risulta pertanto utile ricordare che, già in passato, in alcuni documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha definito il termine “abituale” come un’attività che si ripete nel tempo.

Nella consulenza giuridica n. 901-2/2018, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte riporta le seguenti definizioni: 

“Per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità” 

I due requisiti di professionalità e abitualità, pertanto, si realizzano ogni volta in cui un soggetto pone in essere una serie di atti economici caratterizzati da: 

  • Regolarità; 
  • Sistematicità; 
  • Ripetitività; 
  • Stabilità.

Inoltre, non rileva il carattere di esclusività. Lo stesso soggetto può infatti svolgere due attività distinte tra loro ma entrambe in modo regolare e continuativo. 

Per maggiori informazioni sull’obbligo di apertura della Partita Iva e sugli adempimenti connessi, leggi la nostra guida completa su come aprire Partita Iva in Italia.

Il caso esposto dal contribuente

Proprio in questo ambito si colloca la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello 63 dell’8 marzo 2024. 

Il soggetto istante ha fornito lezioni private durante l’anno 2023 attraverso l’apertura di Partita Iva, emettendo regolare fattura in regime forfettario. 

Successivamente ha ottenuto una cattedra e un’assunzione presso un istituto scolastico.  

Il contribuente dichiara inoltre l’intenzione di voler impartire lezioni private nell’ordine di 5/6 lezioni a settimana, per le quali ha ottenuto l’autorizzazione dal dirigente scolastico. 

Viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se, in riferimento a tali lezioni, può essere chiusa la posizione Iva e tassato il compenso con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%.

Si rientrerebbe così nelle previsioni dell’art. 1, commi da 13 a 16, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che riconosce la possibilità di svolgere lezioni private da parte di docenti titolari di cattedra, sottoponendo tale reddito alla tassazione sostitutiva del 15%, senza alcun altro adempimento.  

Secondo tale interpretazione della Legge di bilancio 2019, non risulterebbe obbligatoria l’apertura di una Partita Iva e nemmeno il versamento di contributi previdenziali. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’Interpello n. 63/2024

L’Agenzia riprende in esame quanto stabilito dai commi da 13 a 16 della Legge di bilancio 2019. Tali commi disciplinano il particolare regime di tassazione dei redditi derivanti da lezioni private

Tiene, però, a precisare quanto tali previsioni riguardino esclusivamente un aspetto reddituale legato a tali compensi. Nulla viene specificato dalla suddetta normativa in merito agli obblighi previsti in materia di IVA

Per tali obblighi occorre fare sempre riferimento agli art. 1, 3 e 5 del DPR 633/1972 che prevede che l’IVA debba applicarsi: 

“(…) alle prestazioni di servizi da chiunque effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni” 

E costituiscono  

“(…) prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte” 

E per esercizio di arti e professioni si intende: 

“(…) l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche (…) “ 

In tale contesto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce il concetto di abitualità come il porre in essere atti economici con regolarità, sistematicità e ripetitività, finalizzati ad uno scopo.  

Avendo la contribuente dichiarato che intende svolgere con regolarità 5/6 lezioni a settimana, tale attività non può essere considerata occasionale. Sarà quindi necessario svolgerla attraverso l’apertura e la gestione di una Partita Iva. 

Lezioni private: obbligo di apertura della Partita Iva

Tenute valide le disposizioni della legge di Bilancio 2019, anche nel caso di lezioni private rese da parte di docenti titolari di una cattedra, si applicano le disposizioni del DPR 633/72 ai fini IVA. 

Con esclusione quindi di attività svolte in modo meramente occasionale, in tutti gli altri casi risulta obbligatoria:  

  • l’apertura della Partita Iva;  
  • l’emissione della fattura. Nel caso specifico delle lezioni private, la fattura sarà emessa in esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 20) Dpr 633/72, in quanto lezioni relative a materie scolastiche e universitarie.

Conclusioni

Ai fini di un’analisi sul carattere di abitualità o occasionalità di una prestazione, il valore economico della prestazione stessa non rappresenta un parametro. L’Agenzia delle Entrate nelle sue risposte non utilizza mai un valore di riferimento al di sotto del quale una attività si configura come occasionale. 

Piuttosto si fa sempre riferimento alla regolarità e ripetitività della stessa. 

Volendo fare un esempio: 

Caso 1: un insegnante accetta di dare lezioni private, per un periodo limitato ad una sola settimana in un anno, finalizzato ad esempio alla preparazione di un esame specifico di uno studente. In questo caso, non sarà obbligato ad aprire una Partita Iva, in quanto l’operazione si esaurisce in un unico contesto occasionale.  

Caso 2: un insegnante dà lezioni private ad uno studente 1 volta a settimana per tutte le settimane dell’anno. In questo caso, il soggetto pone in essere una attività con carattere di abitualità. Sarà quindi obbligato ad aprire una Partita Iva ed emettere fattura. 

Questo anche se il valore economico della prestazione nel primo caso fosse superiore al valore economico totale delle prestazioni svolte nel secondo esempio. 

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Riferimenti Normativi

Interpello n. 63 del 2024

Fonte

Art. 1 Legge n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio 2019)

Fonte

D.p.r. 633 del 1972

Fonte

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