L’Ispettorato del Lavoro Nazionale analizza il caso del distacco transnazionale non autentico dei lavoratori
L’Ispettorato del Lavoro Nazionale ha scoperto un caso di distacco transnazionale non autentico, come definito dal Decreto Legislativo n. 136/2016, che ha luogo nel caso in cui un’azienda si sia stabilita in un altro stato UE a favore della sua unità di produzione in Italia.
In questo caso di distacco, il datore di lavoro risulterebbe sia come organizzatore del distacco ma anche soggetto ospitante; ne consegue che la condotta illegale sia attribuibile al singolo datore di lavoro.
È ancora da verificare se è possibile impugnare entrambe le sanzioni amministrative – ad esempio quella riguardante il distacco dei lavoratori organizzato dall’azienda organizzatrice e quella riguardante l’uso della seconda dall’azienda ospitante – ad un singolo soggetto applicando una singola sanzione, nel rispetto del principio ne bis in idem.
In accordo con l’analisi preliminare, l’Ispettorato del Lavoro stabilisce che solo nel caso in cui la divisione sia un’entità legale autonoma – registrata nel registro commerciale con una rappresentanza legale – è possibile applicare sanzioni ad entrambe le parti.
Al contratio, se l’istituzione secondaria non ha rappresentanza legale ed è gestita dal responsabile della sede centrale, si considera applicabile un’unica sanzione, visto che appartiene alla stessa organizzazione