È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025, n. 186, il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, adottato in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e codificazione della normativa tributaria, perseguendo, in linea con i principi e criteri direttivi già adottati nella redazione dei precedenti Testi Unici, una ricognizione puntuale e sistematica della disciplina vigente. In particolare, il nuovo TU provvede:
- all’individuazione organica delle norme in vigore, organizzate per settori omogenei;
- al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, incluse quelle di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea;
- all’abrogazione espressa delle norme incompatibili o non più attuali.
Il Testo Unico disciplina l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, includendo in modo unitario le imposte ipotecarie e catastali, le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo, l’imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, nonché l’IVAFE, applicabile anche alle cripto-attività.
Razionalizzazione normativa e continuità applicativa
La valenza semplificatrice del nuovo TU emerge chiaramente dal fatto che confluiscono in un unico corpo normativo le discipline precedentemente contenute:
- nel DPR n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro – TUR);
- nel D.lgs. n. 346/1990 (Testo unico sulle successioni e donazioni – TUS);
- nel D.lgs. n. 347/1990 (Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale – TUIC).
La “raccolta” normativa è stata effettuata senza modificare la formulazione delle disposizioni vigenti, salvo i casi in cui si è reso necessario:
- aggiornare il testo per adeguarlo a modifiche normative sopravvenute;
- introdurre disposizioni di coordinamento per esigenze sistematiche;
- migliorare la coerenza logica e giuridica dell’impianto complessivo.
La redazione del TU tiene conto, inoltre, delle modifiche già introdotte dal D.lgs. n. 139/2024, che ha avviato il processo di razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’IVA, con particolare impatto sull’imposta di registro e sulle successioni e donazioni.
Struttura del Testo Unico
Il nuovo Testo Unico si compone di 205 articoli suddivisi in sei Parti, alle quali si affiancano specifici allegati tariffari e tabellari.
Nel dettaglio:
- Parte I: imposta di registro;
- Parte II: imposte ipotecaria e catastale;
- Parte III: imposta sulle successioni e donazioni;
- Parte IV: imposta di bollo, imposta di bollo speciale su valori scudati e attività finanziarie, nonché IVAFE, applicabile ai prodotti finanziari, ai conti correnti, ai libretti di risparmio e alle cripto-attività;
- Parte V: regimi sostitutivi (fondi con apporto di beni immobili, trasformazioni societarie in ambito portuale) e disciplina delle agevolazioni ed esenzioni in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti;
- Parte VI: disposizioni finali, norme di interpretazione autentica, elenco delle disposizioni abrogate e data di entrata in vigore.
Restano invece escluse dal compendio le disposizioni in materia di accertamento e sanzioni tributarie, che continuano a trovare disciplina autonoma.
Regimi agevolativi ed esenzioni
Una sezione specifica del TU è dedicata ai regimi agevolativi ed esentativi, già previsti da leggi speciali, limitatamente alle imposte ricomprese nel Testo Unico. Non sono state, invece, riportate le agevolazioni riferite a discipline di settore autonome o a leggi quadro che incidono anche su altri comparti impositivi.