LโAgenzia chiarisce che le disposizioni agevolative โprima casaโ (comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur) consentono al contribuente di fruire degli sconti in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, anche se risulti giร in possesso di unโaltra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni, a condizione che lo stesso si impegni ad alienare l’immobile pre posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Accesso alle agevolazioni: Il caso in oggetto
Tale circostanza, secondo lโAgenzia delle Entrate, รจ valida anche nel caso esaminato: Il contribuente ha acquistato l’intera proprietร di un immobile abitativo per il 50% a titolo gratuito, per donazione del padre, e per il restante 50% a titolo oneroso, per acquisto dallo zio.
In questโipotesi, ossia, di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione, per evitare la decadenza dall’agevolazione l’istante รจ tenuto ad alienare almeno il 50% dell’immobile preposseduto, cioรจ la quota acquistata a titolo oneroso.
Riguardo al secondo dubbio sollevato dallโistante, tale alienazione puรฒ essere realizzata sia con atto a titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.