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Retribuzioni convenzionali e contributi esteri: chiarimenti sulla deducibilità nella dichiarazione dei redditi

La Risposta n. 5/2026 chiarisce che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero da lavoratori residenti in Italia, che applicano il regime delle retribuzioni convenzionali, sono deducibili dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro dipendente.
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Indice dei Contenuti

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Con la Risposta a interpello n. 5/2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce come dedurre i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero dai lavoratori residenti in Italia che applicano il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.

In particolare, l’Agenzia illustra come tali contributi non possano essere dedotti dal reddito di lavoro dipendente determinato convenzionalmente, ma debbano invece essere indicati separatamente come oneri deducibili nel quadro dedicato della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

Il caso

L’Istante dichiara di essere fiscalmente residente in Italia e di svolgere, a partire dal 2024, attività di lavoro dipendente all’estero. Ai fini della determinazione del reddito prodotto, il contribuente applica il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.

Nel corso del 2024, il datore di lavoro estero ha trattenuto e versato contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in ottemperanza alla normativa vigente nello Stato estero.

Alla luce di tale situazione, il contribuente chiede se tali contributi possano essere dedotti dal reddito complessivo e, in caso affermativo, con quali modalità debbano essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Richiamando i principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17747 del 27 giugno 2024, l’Istante ritiene che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero nel 2024 siano deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR.

Secondo il contribuente, tali oneri dovrebbero essere indicati in deduzione nel rigo E21 del Modello 730/2025, nonostante il reddito di lavoro dipendente sia determinato su base convenzionale.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricostruisce preliminarmente il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sulla portata dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR.

Tale disposizione si applica ai lavoratori che, pur svolgendo l’attività all’estero, mantengono la residenza fiscale in Italia, determinando il reddito di lavoro dipendente in deroga ai criteri analitici ordinari previsti dall’art. 51, commi da 1 a 8, del TUIR.

La disposizione si applica ai lavoratori che svolgono la propria attività all’estero in modo esclusivo e continuativo per più di 183 giorni nell’arco di 12 mesi e che, al contempo, mantengono la residenza fiscale in Italia. In tali casi, il reddito di lavoro dipendente viene determinato in deroga ai criteri analitici ordinari previsti dall’art. 51, commi 1–8, del TUIR.

Come chiarito dalla circolare n. 207 del 16 novembre 2000, il regime delle retribuzioni convenzionali opera “in deroga” ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente e comporta, tra l’altro, la non applicabilità dell’art. 51, comma 2, lett. a), del TUIR, che consente la deduzione dei contributi previdenziali direttamente dal reddito di categoria.

Tuttavia, l’Agenzia richiama l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione n. 17747/2024, secondo cui tra le norme che disciplinano le singole categorie di reddito e quelle che regolano la determinazione del reddito complessivo sussiste un rapporto di specialità reciproca.

In assenza di una norma che escluda espressamente la deducibilità degli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, tali oneri devono essere comunque dedotti dal reddito complessivo, anche se non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Le conclusioni dell’Agenzia

Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate conclude che:

  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero dal datore di lavoro, in conformità alla normativa dello Stato estero, sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente residente in Italia;
  • la deducibilità opera nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, sulla base della documentazione rilasciata dal datore di lavoro estero;
  • in sede di dichiarazione dei redditi, tali contributi devono essere indicati nel rigo E21 del Modello 730/2025, come oneri deducibili, e non possono essere portati in deduzione dal reddito di lavoro dipendente determinato su base convenzionale.

Considerazioni finali

La Risposta n. 5/2026 riveste particolare rilevanza per i lavoratori fiscalmente residenti in Italia che operano all’estero e applicano il regime delle retribuzioni convenzionali, chiarendo definitivamente la corretta modalità di deduzione dei contributi esteri.

Il chiarimento conferma che l’applicazione delle retribuzioni convenzionali incide esclusivamente sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ma non preclude la deducibilità degli oneri previdenziali dal reddito complessivo, purché questi siano indicati separatamente nel quadro dedicato della dichiarazione dei redditi.

Un aspetto di rilievo operativo che richiede particolare attenzione in sede dichiarativa, al fine di evitare errori di compilazione e di garantire una corretta determinazione dell’imponibile.

Lo Studio A&P fornisce assistenza specializzata nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi italiane, supportando i contribuenti nella corretta applicazione della normativa fiscale e di prassi.

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
Agenzia delle Entrate Risposta n. 5/2026 5 / 15/01/2026 Leggi di più
TUIR art.10 917 10 22/12/1986 Leggi di più
Corte di Cassazione Sentenza n. 17747/2024 17747 / 27/06/2024 Leggi di più
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Circolare n. 207/2000 207 / 16/11/2000 Leggi di più

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