La Risposta 15/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta una richiesta di consulenza giuridica avanzata da un’associazione concernente l’individuazione dei redditi prodotti in Italia dai piloti nell’ambito di tratte aeree internazionali.
Il caso
L’associazione istante richiede una consulenza giuridica all’Amministrazione finanziaria in merito a due questioni relative al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante tratte internazionali che attraversano, anche solo in parte, il territorio dello Stato:
- L’interpretazione della locuzione “Reddito prestato nel territorio dello stato” (art. 23 comma 1 lett. c) TUIR) e della locuzione “redditi prodotti in Italia” (art. 16 d.lgs. 147/2015);
- I doveri informativi del sostituto d’imposta in relazione alla corretta compilazione della Certificazione Unica (CU) e agli obblighi che quest’ultimo deve rispettare per assicurare la corretta imponibilità del reddito dei soggetti non residenti.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il reddito prodotto durante i voli internazionali che sorvolano lo spazio aereo italiano non sia imponibile in Italia. La territorialità fiscale sussisterebbe, a suo avviso, esclusivamente con riferimento ai redditi derivanti da voli interni, ovvero con partenza e arrivo in Italia.
Quanto ai doveri informativi, l’istante sostiene che nessuna norma impone al sostituto d’imposta di fornire al lavoratore dati o chiarimenti sulle modalità di compilazione della CU.
Inoltre, secondo l’associazione istante, qualora il lavoratore comunichi formalmente al sostituto d’imposta la propria residenza all’estero o il possesso dei requisiti per usufruire del regime impatriati (d.lgs. 147/2015), il datore di lavoro non sarebbe legittimato a tassare l’intero importo erogato.
Risposta dell’Agenzia delle entrate
L’amministrazione finanziaria fornisce una risposta articolata, rispondendo a entrambi i quesiti sollevati dall’associazione istante.
Quesito 1: dubbi interpretativi
L’Agenzia delle Entrate risponde innanzitutto ai dubbi interpretativi sollevati dal ricorrente.
Secondo il principio di territorialità — sancito dall’art. 3 comma 1 del TUIR —, l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica, per i soggetti non residenti, esclusivamente sui redditi prodotti nel territorio dello stato.
Rilevano, nel caso di specie, i redditi di lavoro dipendente. L’art. 23 comma 1, lettera c) TUIR stabilisce che sono tassati in Italia i redditi derivanti da attività lavorativa svolta nel territorio dello stato.
Come prospettato anche dall’Istante, l’Agenzia delle Entrate conferma che:
- È imponibile in Italia il reddito prodotto dai piloti su voli interni;
- Con riferimento ai voli internazionali, è opportuno individuare la porzione di prestazione lavorativa svolta nel territorio italiano, incluso il suo spazio aereo.
Pertanto, l’Italia esercita il proprio potere impositivo su tutti i redditi afferenti alle ore di volo effettuate nello spazio aereo italiano, mentre non può tassare i redditi riferibili all’attività svolta oltre i suoi confini.
Applicazione del regime impatriati
Con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 147/2015, l’agevolazione si applica ai soli redditi prodotti nel territorio dello stato, escludendo dall’esenzione i redditi derivanti da attività prestata fuori dal territorio nazionale.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre che, per accedere al regime impatriati, i dipendenti devono presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro. L’agevolazione viene applicata a partire dal periodo di paga successivo alla domanda e, in sede di conguaglio, può essere riconosciuta retroattivamente dalla data di assunzione. Il datore di lavoro effettua quindi le ritenute sull’imponibile ridotto secondo la percentuale di reddito imponibile prevista dal regime, con detrazioni commisurate al nuovo imponibile agevolato.
Se il datore di lavoro non ha potuto applicare direttamente il beneficio, il contribuente, in presenza dei requisiti di legge, può comunque usufruirne in dichiarazione dei redditi, indicando l’importo già nella misura ridotta.
Quesito 2: obblighi del sostituto d’imposta
Il sostituto di imposta (nel caso di specie, la compagnia aerea) è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dal comma 1 art. 23 d.lgs. 600/1973 ovvero:
- Applicare la ritenuta alla fonte dell’IRPEF sulle somme corrisposte a titolo di reddito di lavoro dipendente;
- Esercitare l’obbligo di rivalsa.
Nel caso in cui la ritenuta non trovi capienza nelle somme erogate in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
Secondo l’art. 14 d.lgs. 471/1997, qualora il sostituto d’imposta non ottemperi (in tutto o in parte) all’obbligo di ritenuta, è prevista una sanzione amministrativa pari al 20% della ritenuta non effettuata.
Infine, il sostituto deve:
- Effettuare il conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla cessazione del rapporto di lavoro (comma 3 dell’art. 23 del d.p.r. 600/1973);
- Rilasciare al sostituito e trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.
Conclusioni
Con questa risposta, l’Agenzia fornisce importanti chiarimenti sia sul piano interpretativo che su quello operativo in materia di tassazione dei redditi dei piloti occupati in voli transnazionali. In particolare, viene precisato che:
- per i piloti non residenti, il reddito imponibile in Italia è solo quello riferibile alle ore di volo nello spazio aereo italiano;
- i sostituti d’imposta devono applicare correttamente le ritenute, effettuare il conguaglio e adempiere agli obblighi dichiarativi;
- non sussistono basi giuridiche per disapplicare le sanzioni relative ad eventuali irregolarità pregresse, non essendo riscontrabile l’invocata incertezza normativa.