L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, ha fornito chiarimenti importanti sulla residenza fiscale delle persone fisiche. I chiarimenti considerano le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 209 del 2023.
Le nuove disposizioni, in vigore dal 1ยฐ gennaio 2024, introducono criteri aggiornati per stabilire la residenza fiscale. Si adeguano cosรฌ ai piรน recenti standard internazionali, rafforzando il sistema di collegamento con il territorio italiano.
Criteri di Residenza: i Cambiamenti per le Persone Fisiche
Il Decreto Legislativo ha rivisto lโarticolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), definendo come fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo dโimposta (183 giorni in un anno normale e 184 in un anno bisestile), soddisfano uno dei seguenti requisiti:
- sono iscritte nellโanagrafe della popolazione residente (con una presunzione di residenza non piรน assoluta ma relativa);
- possiedono un domicilio in Italia, inteso come il luogo principale delle proprie relazioni personali e familiari. La definizione non dipende quindi solo da questioni economiche;
- sono fisicamente presenti sul territorio italiano per la maggior parte dellโanno, anche in modalitร non continuativa.
Il Nuovo Criterio della Presenza Fisica
La novitร piรน rilevante riguarda la possibilitร di considerare come residenti fiscali coloro che trascorrono almeno 183 giorni in Italia, anche senza avere un domicilio stabile o unโiscrizione anagrafica in Italia.
ร sufficiente che lโindividuo sia presente sul territorio nazionale per periodi prolungati, anche non consecutivi.
Questo criterio puรฒ coinvolgere, ad esempio, chi si trova in Italia per motivi di:
- studio,
- vacanza, o
- per lavoro in modalitร agile (smart working),
se tali periodi sommati superano i 183 giorni.
Domicilio: il Radicamento delle Relazioni Personali e Familiari
Il concetto di domicilio assume una nuova accezione. Non si basa piรน sul significato civilistico, ma si concentra ora sul luogo in cui la persona sviluppa le sue principali relazioni personali e familiari.
Questo criterio รจ pensato per rafforzare il legame con lโItalia per chi ha qui il centro delle proprie relazioni affettive e familiari, anche se le attivitร economiche potrebbero essere svolte altrove. Tale approccio รจ in linea con le pratiche internazionali. Inoltre, mira a rendere il criterio del domicilio un indicatore efficace della residenza fiscale.
Residenza Anagrafica e Prova Contraria
Lโiscrizione nellโanagrafe della popolazione residente rimane un criterio valido, ma non rappresenta piรน una prova assoluta di residenza fiscale.
ร diventata, infatti, una presunzione relativa, consentendo al contribuente di dimostrare lโassenza di unโeffettiva residenza in Italia. Pertanto, i cittadini iscritti allโanagrafe possono presentare prove contrarie che dimostrino la loro residenza fiscale allโestero. Questa disposizione รจ particolarmente utile per chi, pur essendo formalmente registrato in Italia, vive stabilmente in un altro Paese e non soddisfa nessuno degli altri criteri di residenza.ย
Gli Italiani in Paesi a Regime Fiscale Privilegiato
Un ulteriore aspetto confermato dal Decreto riguarda i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Per questi vale la presunzione legale di residenza in Italia. Tuttavia, anche in questo caso, รจ prevista la possibilitร di fornire una prova contraria, dimostrando la reale residenza nel nuovo Stato.
Residenza delle Societร ed Enti
Oltre alle modifiche per le persone fisiche, la Circolare contiene una parte dedicata alla residenza fiscale di societร ed enti. Per tali soggetti, la riforma sostituisce i criteri precedenti con nuove nozioni di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale“.
La sede di direzione effettiva identifica il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche. D’altro canto, la gestione ordinaria si riferisce alla localizzazione delle attivitร correnti. La nuova disciplina mira anchโessa dal 2024 a rafforzare il collegamento delle societร con il territorio italiano in base a criteri sostanziali e non solo formali.