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La nuova Convenzione Italia-Kosovo per l’eliminazione della doppia imposizione 

È in vigore la nuova Convenzione bilaterale tra Italia e Kosovo per l'eliminazione della doppia imposizione fiscale. Si inserisce nel ricco quadro di relazioni internazionali a livello di fiscalità internazionale costruito dall'Italia.
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Indice dei Contenuti

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A partire dal 29 ottobre 2025 è entrata in vigore la nuova Convenzione bilaterale tra Italia e Kosovo contro le doppie imposizioni sul reddito, con finalità di prevenzione di pratiche di evasione ed elusione fiscale. L’accordo, firmato a Pristina il 22 giugno 2021 e ratificato con legge n. 154 del 16 ottobre 2025, si inserisce nel ricco quadro di relazioni internazionali a livello di fiscalità internazionale costruito dall’Italia, e ricalca il Modello di Convenzione OCSE, seppur discostandosene per la struttura delle norme contenute.  

Per quanto concerne le imposte considerate, l’art. 2 della Convenzione disciplina l’imposizione esclusiva o concorrente delle diverse categorie di reddito considerate, tra cui dividendi, canoni, interessi, redditi d’impresa, redditi da lavoro dipendente e autonomo. In particolare, per l’Italia, la Convenzione si applica all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); per la Repubblica del Kosovo, invece, questa troverà applicazione con riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche e quella sul reddito delle società. 

In aggiunta, il trattato chiarisce il concetto di residenza fiscale e le relative modalità di attribuzione, rispecchiando il modello OCSE. Inoltre, in linea con gli standard internazionali BEPS, definisce la stabile organizzazione e i criteri per il suo riconoscimento, individuando la soglia temporale di configurazione della stessa in 12 mesi (art. 6). 

Regole di ripartizione della potestà impositiva 

Coerentemente con il modello OCSE, la Convenzione stabilisce che i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato in cui è situato l’immobile (art. 6). Gli utili delle imprese sono invece tassati nello Stato di residenza, salvo che l’attività svolta nell’altro Stato costituisca una stabile organizzazione (art. 7). 

Per quanto riguarda i redditi di capitale, la Convenzione si discosta dalle aliquote previste dal Modello OCSE e adotta valori più elevati, avvicinandosi al Modello ONU, generalmente ritenuto più adeguato nei rapporti con Paesi in via di sviluppo. In particolare: 

  • dividendi: ritenuta massima del 5% se la partecipazione è pari o superiore al 25%; 15% negli altri casi; 
  • interessi: ritenuta alla fonte del 10%; 
  • royalties: ritenuta alla fonte del 10%. 

Per quanto riguarda l’imposizione delle persone fisiche, l’Accordo si attiene in larga misura al Modello OCSE. In particolare: 

  • I redditi da lavoro dipendente sono imponibili nello Stato della fonte, salvo l’eccezione dei 183 giorni, che consente la tassazione esclusiva nello Stato di residenza quando il lavoratore soggiorna nello Stato della fonte per un periodo limitato e ricorrono le ulteriori condizioni previste; 
  • i compensi degli amministratori sono tassati nello Stato in cui è situata la sede della società che corrisponde il compenso; 
  • i redditi da lavoro autonomo sono imposti secondo il criterio della base fissa nello Stato della fonte; in assenza di una base fissa, la tassazione resta di competenza dello Stato di residenza. 

Queste regole sono funzionali a prevenire situazioni di sovrapposizione fiscale, garantendo un’equa ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati. 

Meccanismi di eliminazione della doppia imposizione e clausole di tutela 

Tra i meccanismi individuati e disciplinati ai fini dell’eliminazione della doppia imposizione figura preliminarmente il riconoscimento al contribuente che abbia subito una tassazione non conforme alle regole convenzionali di un credito d’imposta (art. 22). 

In Italia: 

  • i contribuenti italiani che percepiscono redditi imponibili in Kosovo devono includere tali redditi nella base imponibile italiana. In compenso, è loro riconosciuto un credito d’imposta nei limiti dell’imposta italiana corrispondente. 

In Kosovo: 

  • i soggetti con residenza fiscale in Kosovo che producono redditi imponibili in Italia hanno diritto a detrarre l’imposta pagata in Italia tramite un credito d’imposta, nei limiti dell’imposta dovuta in Kosovo per quei medesimi redditi. 

Tuttavia, nel caso in cui emergano controversie non risolvibili attraverso l’istituto considerato, le Amministrazioni finanziarie potranno avviare la procedura amichevole (MAP) prevista dall’art. 24, che promuove una cooperazione rafforzata tra le autorità competenti dei due Paesi, anche attraverso comunicazioni dirette. Qualora non si giunga ad un accordo, è previsto il ricorso obbligatorio all’arbitrato. 

Altro principio sancito è il principio di non discriminazione stabilito di cui all’art. 23, in base al quale è vietata l’applicazione di trattamenti fiscali diversi o più onerosi per i cittadini dell’altro Stato contraente nello Stato della fonte. 

Infine, l’art. 28 introduce una clausola antiabuso, conforme all’Azione 6 del progetto BEPS, che incorpora il Principal Purpose Test (PPT). Tale disposizione impedisce il riconoscimento dei benefici convenzionali a quei soggetti per i quali sia ragionevole ritenere che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali. 

Quadro normativo

Autorità Fonte Numero Articolo Data Link
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