Come annunciato con un comunicato del 20 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2024/1233.
La Direttiva, entrata in vigore il 20 maggio 2024, prevede una nuova procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, la Direttiva rimanda a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro.
Gli Stati membri sono tenuti al recepimento della Direttiva entro il 21 maggio 2026. Ogni stato ha facoltà di stabilire se la domanda di permesso unico debba essere presentata dal lavoratore o dal datore di lavoro. In ogni caso, la Direttiva non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingressi di cittadini non comunitari in conformità all’articolo 79, paragrafo 5 del TFUE.
Principali novità
In Italia, la domanda di permesso di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro, o da un suo delegato.
Di fatto, con l’attuazione della Direttiva in Italia si semplifica l’iter amministrativo per la domanda di permesso unico, riducendo a novanta giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo caso eccezionali.
Inoltre, il decreto introduce un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta.
Infine, si garantisce maggiore flessibilità nel mercato di lavoro. Infatti, lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa apposita notifica alle autorità competenti. In caso di disoccupazione, il permesso non verrà revocato, permettendo al lavoratore di restare sul territorio nazionale per cercare una nuova occupazione.