Con la sentenza n. 23-10.637 del novembre 2025, la Cour de cassation francese ha chiarito l’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di sicurezza sociale, nel contesto dei rapporti di lavoro transfrontalieri.
Il caso
Una società francese ha assunto una cittadina italiana, residente in Italia, per lo svolgimento di un’attività lavorativa in Belgio. Il rapporto di lavoro era strutturato attraverso due contratti distinti:
– un contratto “internazionale”, disciplinato dal diritto francese;
– un accordo “locale”, volto a regolare specifiche condizioni di impiego, soggetto al diritto belga.
La retribuzione era corrisposta in due parti: una su un conto bancario francese e l’altra su un conto bancario belga. In applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, gli obblighi in materia di sicurezza sociale ricadevano sotto la legislazione belga.
A seguito delle dimissioni, la lavoratrice ha richiesto il riconoscimento di un’indennità forfettaria per lavoro dissimulato ai sensi dell’articolo L.8223-1 del Codice del lavoro francese.
Quadro normativo
- L’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) sancisce la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile al contratto di lavoro o a una sua parte.
- Gli articoli 11, paragrafi 1 e 3, lettera a), del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabiliscono che il lavoratore è assoggettato a un’unica legislazione in materia di sicurezza sociale e che “la persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato”.
- L’articolo L.8223-1 del Codice del lavoro francese prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora il datore non abbia dichiarato l’attività del lavoratore, privandolo dei relativi contributi previdenziali, quest’ultimo abbia diritto a un’indennità forfettaria pari a sei mensilità di retribuzione.
Questione
Dopo che la Corte d’appello francese aveva accolto la domanda della lavoratrice, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Regolamento (CE) n. 883/2004 non fosse applicabile al contratto “internazionale” disciplinato dal diritto francese. Di conseguenza, le disposizioni francesi in materia di sicurezza sociale, e in particolare quelle del Codice del lavoro, non avrebbero trovato applicazione nel caso di specie.
Decisione
La Cour de cassation ha confermato la possibilità di scegliere la legge applicabile a una parte del contratto ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I).
Ha inoltre affermato che il Regolamento (CE) n. 883/2004 individua nella legislazione belga il diritto applicabile agli obblighi di sicurezza sociale gravanti su datore di lavoro e lavoratrice.
Ne consegue che la questione relativa al lavoro dissimulato rientra nell’ambito del diritto belga e deve essere esaminata dal giudice belga competente.
Impatto
La pronuncia conferma l’applicazione coordinata dei Regolamenti (CE) n. 593/2008 e n. 883/2004 nell’ordinamento francese e chiarisce che le sanzioni francesi in materia di lavoro dissimulato non possono essere utilizzate per reprimere violazioni degli obblighi di sicurezza sociale disciplinate dalla legislazione di un altro Stato membro. In tali ipotesi, la competenza spetta all’autorità giurisdizionale dello Stato interessato.